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VISITE FISCALI – TUTTO CIÒ CHE OCCORRE SAPERE

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La materia delle visite fiscali per malattia assume un ruolo di grande interesse nella disciplina del diritto del lavoro italiano, ed in particolar modo la parte di disciplina inerente ai dipendenti.

L’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 206/2009 stabilisce innanzitutto che sono esclusi dalle visite fiscali per malattia tutti i dipendenti nei confronti dei quali è stata già effettuata l’ispezione fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
A partire da questa situazione pertanto, la visita fiscale per malattia non può essere prevista per due volte per il medesimo evento morboso. Ovvero, se, per una prognosi di dieci giorni il medico fiscale dovesse effettuare la visita EIPASS1fiscale di controllo già il primo giorno, per i rimanenti nove il dipendente avrebbe la facoltà di allontanarsi dal proprio domicilio senza alcun obbligo di reperibilità. Gli eventuali prolungamenti del periodo morboso fanno invece scattare la possibilità di una successiva visita fiscale di controllo. Esplorando la normativa e la giurisprudenza in merito, ci si imbatte, nel determinante Decreto Legge n. 463 del 12 settembre 1983, l’art. 5, ultimo comma di questo strumento normativo afferma che qualora il lavoratore dovesse risultare assente alle visite fiscali di controllo per malattia senza giustificato motivo, lo stesso decadrebbe dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà del trattamento per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo. In ulteriore istanza poi, la Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 78 del 1988, ha confermato la regola della perdita del trattamento economico per i primi dieci giorni, stabilendo che per quelli successivi la decadenza dal medesimo diritto nella misura del 50% possa verificarsi soltanto nel caso di assenza ingiustificata a una seconda visita fiscale per malattia. Pertanto si può certamente affermare che l’assenza ingiustificata alla prima visita fiscale per malattia cagiona la perdita dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia, o, comunque, per il minor periodo di malattia certificato, oppure per il minor periodo che precede la seconda ed ulteriore visita. Mentre l’assenza alla seconda visita provoca la perdita dell’indennità per il periodo residuo dei primi 10 giorni di malattia e la riduzione del 50% dell’indennità per i giorni successivi, e così via per tutte le ulteriori visite fiscali di lavoro. Per comprendere meglio la disciplina della decurtazione occorre approfondire la questione della legittima giustificazione per l’assenza alle visite fiscali per malattia. Ampia e variegata è infatti la casistica normativa e giurisprudenziale inerente alla materia delle giustificazioni da parte del dipendente per un’eventuale assenza ad una di queste visite. A tal proposito una circolare emanata dall’Inps, la n. 134421, afferma che debbano essere considerati giustificati i lavoratori assenti alla visita fiscale in caso di forza maggiore e situazioni che abbiano reso imprescindibile ed indifferibile la presenza personale del lavoratore in altro luogo. La circolare viene  integrata da una importante sentenza della Corte di Cassazione, sent. 6 aprile 2006 n. 8012, nella quale si afferma che è legittimo considerare giustificato motivo di assenza non solo lo stato di necessità o di forza maggiore, bensì anche una seria e valida ragione socialmente apprezzabile. Pertanto, è immediato intuire che l’assenza durante le fasce di reperibilità inerenti alle visite fiscali per malattia potrebbe essere considerata giustificata in presenza di situazioni, documentate in maniera congrua, che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove, al fine di evitare gravi conseguenze per sé o per gli altri membri della famiglia

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