Era il 2009 quando Antonella Geracitano e la nipotina Rebecca, di cinque anni, morirono nell’incendio della loro casa a Lerici. Da Bardonecchia erano andate in vacanza in Liguria e a ucciderle fu un amante respinto che appiccò un incendio nell’alloggio della ex compagna. Nonna e nipote, che vivevano nell’appartamento al piano di sopra, non ebbero scampo. L’assassino, Matteo Acerbi, venne arrestato e poi condannato a trent’anni di carcere. Sono passati otto anni da quella tragica notte del 16 maggio. E ora la Corte d’Appello del tribunale civile di Torino ha negato ai familiari delle vittime qualsiasi indennizzo da parte dello Stato. Secondo i giudici, la Direttiva europea che tutela chi subisce reati violenti intenzionali e che obbliga il governo a pagare un indennizzo a coloro che non vengono risarciti dagli autori dei crimini, non è applicabile al loro caso. Il motivo? Le vittime sono italiane e per i togati la norma vale solo per gli stranieri. «Il diritto tutelato dalla direttiva – si legge nella sentenza – non è quello dei cittadini, ma quello dei residenti in altri Stati membri dell’Unione».

LA DIRETTIVA UE

All’indomani della condanna, Acerbi avrebbe dovuto pagare un cospicuo risarcimento danni. Non lo ha fatto e così la famiglia della piccola Rebecca si è rivolta alla studio legale Ambrosio & Commodo e ha intentato causa contro la Presidenza del Consiglio, chiedendo l’applicazione della Direttiva Ce numero 80 del 2004. La norma impone agli Stati membri della Ue di dotarsi di un fondo di garanzia per tutelare le vittime di reati violenti intenzionali che non riescono a ottenere risarcimento dagli autori, nel caso questi siano nullatenenti o sconosciuti. Una norma che l’Italia ha recepito solo parzialmente nel 2016, finendo anche con l’essere condannata dalla Corte di Giustizia europea per la sua mancata applicazione.

GLI AVVOCATI

«La direttiva parla di diritto alla tutela nelle situazioni transfrontaliere – spiegano gli avvocati Gaetano Catalano e Stefano Commodo -, ma il termine è mal interpretato da alcuni giudici. La norma è stata creata con principi solidaristici ed è fondata sulla libera circolazione dei cittadini e sull’obbligo dello Stato a garantire la sicurezza delle persone sul proprio territorio. Non c’è scritto da nessuna parte che vale solo per gli stranieri».

IL NUOVO RICORSO

Una tesi che non ha convinto i giudici subalpini, i quali però ammettono come «una normativa che escludesse i cittadini o i residenti in Italia dall’indennizzo potrebbe essere incostituzionale». Non solo. «Altre Corti hanno messo in evidenza che sarebbe discriminante interpretare la norma solo a favore degli stranieri» insistono i legali, che annunciano ricorso in Cassazione. I giudici torinesi sottolineano inoltre come le vittime debbano, prima di tutto, cercare di ottenere un risarcimento dall’imputato, e solo in un secondo momento chiedere l’indennizzo allo Stato. «Le pubbliche amministrazioni – scrivono - devono assicurare la coerenza dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, il quale verrebbe pregiudicato nel caso in cui venissero indennizzate le vittime a prescindere dalla possibilità che possano soddisfarsi sul responsabile». In alternativa, «lo Stato sarebbe costretto a intraprendere un’azione nei confronti del responsabile con costi sia in termini monetari che di energie professionali». Insomma siano i cittadini a pagare.

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