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Gaetano Cantalini

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cell. 333.9674874 email: gaetanocantalini@alice.it
sito web: http://gaetanocantalini.wordpress.com/

Navelli, 29 Giugno 2015

Al Sig. Sindaco del Comune di Navelli


Ai Sigg. Capigruppo consiliari
e p.c.

Ai Sigg. Allevatori
LORO INDIRIZZI

Oggetto: proposta di regolamento comunale per lutilizzo dei pascoli di uso civico

Allo scopo di corrispondere nel modo migliore alle esigenze e alle aspettative degli
allevatori locali gi costretti a confrontarsi quotidianamente con una realt economica e
produttiva estremamente difficile, ritengo che il nostro Comune debba dotarsi di un
nuovo regolamento che disciplini il pascolo sul demanio comunale mediante la
definizione di modalit e condizioni per la concessione in via prioritaria ai cittadini
residenti, aventi i requisiti previsti, compatibilmente con le vigenti norme regionali e
statali.
Mi permetto, pertanto, di sottoporre allattenzione delle SS.LL. una proposta di
regolamento comunale per lutilizzo dei pascoli di uso civico che tuteli il settore agricolo
dalle forti speculazioni, in atto da tempo, a danno dei nostri allevatori e delleconomia
locale.
Restando a disposizione per eventuali ulteriori confronti sul tema, invio cordiali saluti

Gaetano Cantalini

PROPOSTA
di
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LUSO CIVICO DEI PASCOLI

Sommario

Articolo 1 Finalit e ambito di applicazione


Articolo 2 Amministrazione dei beni comunali soggetti ad uso
civico
Articolo 3 Assegnazioni ai fini pascolativi
Articolo 4 Modalit di esercizio del pascolo ed obblighi
Articolo 5 Determinazione del canone e modalit di pagamento
Articolo 6 Divieti
Articolo 7 Sanzioni
Articolo 8 Controlli
Articolo 9 Ricorsi
Articolo 10 Disposizioni finali
Articolo 11 Entrata in vigore

Art. 1
Finalit e ambito di applicazione
1. Il Comune di Navelli, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale,
intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dellassetto del
territorio

la

promozione

di

attivit

economiche

sostenibili

attraverso

la

valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali.


2. Il presente Regolamento disciplina lesercizio del diritto di uso civico di pascolo su
terreni demaniali comunali indisponibili.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano fatto salvo quanto previsto dalla
specifica normativa connessa con luso del demanio civico.
4. Il Comune intende garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse naturali di
propriet, eguali condizioni di accesso ai cittadini residenti.

Art. 2
Amministrazione dei beni comunali soggetti ad uso civico

1. Lamministrazione dei beni comunali soggetti ad uso civico sar disciplinata dal
presente Regolamento.
2. I proventi dei beni di uso civico sono destinati alla migliore gestione ed alla
realizzazione di opere permanenti sul patrimonio di uso civico nellinteresse generale
degli utenti.
3. Tali proventi saranno destinati prioritariamente al miglioramento delle aree silvopastorali (per la loro prevalente valenza ambientale e paesaggistica) e, in generale, alla
tutela,

salvaguardia,

conservazione

valorizzazione

del

patrimonio

civico,

allesecuzione di opere a valenza pubblica del territorio (strade, sentieri e opere a


queste connesse) e alla realizzazione di altre opere pubbliche di interesse generale sul
territorio comunale.

Art. 3
Assegnazioni ai fini pascolativi
1. I pascoli gravati da uso civico appartengono alla collettivit. Sugli stessi ne
esercitano luso ed il godimento i cittadini residenti da almeno 10 (dieci) anni e che
svolgano nel territorio comunale come attivit esclusiva o prevalente lallevamento
del bestiame e che ne facciano richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle
condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Le aree destinate a pascolo, il loro riparto ed assegnazione, sono determinate
dallAmministrazione comunale con delibera di Giunta previa predisposizione di atti
da parte dellUfficio Tecnico comunale.
3. La perdita della residenza comporta limmediata decadenza della concessione.
4. Oltre alla residenza nel Comune, i richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) per le societ che comunque devono avere da almeno 10 (dieci) anni la sede legale
nel Comune di Navelli esserne il legale rappresentante;
b) essere proprietari del bestiame;
c) essere in regola con il pagamento del canone annuale (nel caso il richiedente sia
gi titolare di concessione pascolo);
d) non essere destinatari di provvedimenti sanzionatori che escludono dal
godimento dei pascoli comunali;
e) la certificazione sanitaria e anagrafica del bestiame che intendono introdurre al
pascolo, da cui si deve evincere che i capi da avviare al pascolo e lallevamento da
cui provengono sono indenni da malattie infettive;
f) non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio;
g) registro di stalla per lindividuazione dei contrassegni auricolari dei capi adulti
fidati;
h) partita IVA;
i) iscrizione INPS.
5. Qualora detti pascoli, eccedano i fabbisogni alimentari del bestiame degli allevatori
residenti, per la loro estensione e/o capacit produttiva, la parte eccedente pu
essere concessa nellordine: ai residenti nei Comuni confinanti, in quelli limitrofi e

negli altri Comuni della Regione Abruzzo. In nessun caso le concessioni potranno
essere assegnate ad allevatori residenti in Comuni fuori dalla Regione Abruzzo.
6. Nel caso, invece, essi siano insufficienti per i bisogni di tutto il bestiame di propriet
dei cittadini, questi saranno ammessi al godimento dei pascoli nel numero e nelle
specie di bestiame che sono compatibili con la estensione e la produttivit dei
pascoli stessi.
7. Le assegnazioni possono essere in fida pascolo annuale e fida pascolo
pluriennale.
8. In caso di pluralit di richieste riferire al singolo lotto pascolivo o porzione dello
stesso, al fine di individuare il contraente, il Comune, provvede a valutare le istanze
pervenute, purch inoltrate da soggetti in possesso dei necessari specifici requisiti
descritti, secondo il seguente ordine di precedenza:
conduttori insediati nel medesimo specifico lotto pascolivo o porzione dello
stesso nel periodo precedente;
conduttori gi insediati su fondi contigui al lotto oggetto di concessione;
distanza del lotto dal proprio centro aziendale;
imprenditori agricoli.
9. La superficie pascoliva pu essere concessa in fida pascolo pluriennale per un
massimo di 5 anni nel caso in cui lallevatore abbia particolari necessit di maggiore
stabilit produttiva e/o intenda accedere a contributi regionali e/o nazionali e/o
comunitari riservati a coloro che dispongono di tali superfici di terreno per un
periodo superiore a un anno.
10.Nel caso di concessione pluriennale dei terreni, il Comune si riserva la facolt di
revoca totale o parziale per la perdita dei requisiti aziendali che hanno determinato
la concessione e che vanno comunque dimostrati annualmente dal richiedente. A tal
fine il titolare della concessione dovr far pervenire al Comune, entro il mese di
gennaio di ciascun anno, apposita richiesta di rinnovo. Il Comune verificher la
sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e rilascer, in presenza dei
necessari presupposti, apposito provvedimento di autorizzazione al rinnovo. In caso
di mancata presentazione di istanza di rinnovo la concessione pluriennale si intende
automaticamente revocata. In caso di presentazione di istanza di rinnovo e di
accertata insussistenza dei presupposti, il responsabile dell'Ufficio Tecnico revocher
il provvedimento di concessione per l'annualit al quale lo stesso si riferisce.
11.Entro il mese di gennaio di ogni anno, il Comune emana il Bando pubblico
approvato dalla Giunta pubblicandolo sullAlbo pretorio; il Bando viene predisposto
in base al presente Regolamento ed in particolare deve prevedere:
a) la data di scadenza entro la quale si possono presentare le domande;
b) il modello di domanda che in particolare deve prevedere:
le generalit e la residenza del richiedente;
le generalit o il domicilio delladdetto o degli addetti alla custodia dei capi;
il numero dei capi distinti per specie;
di svolgere in via prevalente o esclusiva lattivit di allevatore di bestiame e di

obbligarsi alla puntuale osservanza delle norme del presente Regolamento;


la dichiarazione di essere in regola con i pregressi pagamenti;

le dichiarazioni e/o autodichiarazioni da allegare alla domanda.


c) il termine entro il quale il Comune, emana il relativo provvedimento autorizzativo

qualora ne sussistano le condizioni previste dal presente Regolamento.


12.Qualora i pascoli disponibili non dovessero risultare sufficienti per soddisfare tutte
le richieste pervenute, il Comune pu procedere alla riduzione proporzionale del
numero dei capi di bestiame fra tutti i richiedenti non residenti.
13.Il carico di animali espresso in U.B.A. (Unit Bovina Adulta) e la conversione
numero capi/U.B.A. avviene mediante i seguenti criteri:
bovino adulto (di et superiore ai 2 anni) = 1 U.B.A.
bovino (da 1 a 2 anni di et) = 0,60 U.B.A.
bovino (con meno di 1 anno di et) = 0,40 U.B.A.
equidi (di et superiore a 1 anno) = 0,75 U.B.A
equidi (di et inferiore a 1 anno) = 0,30 U.B.A.
ovini e caprini = 0,15 U.B.A.
agnelli e capretti da rimonta = 0,05 U.B.A.
14.Qualora lesercizio dei pascoli richieda specifiche strutture e/o impianti adeguati e a
norma, fissi o trasferibili, per il ricovero o per la lavorazione e conservazione dei
prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio, gli interessati devono inoltrare
istanza al Sindaco del Comune; tale richiesta deve contenere tra laltro, lubicazione
e le caratteristiche delle opere e/o degli impianti che si intendo realizzare o
posizionare.
15.Qualora una zona sia stata assegnata ad un unico allevatore, questi, previa
comunicazione al Comune, pu integrare il numero di capi precedentemente
indicato nella domanda fino alla portata massima della zona.
16.Tra il Comune e i concessionari possono essere concordati alcuni interventi di
miglioria del pascolo, le cui spese possono essere compensate con il canone
determinato per il suo utilizzo nel rispetto dal D.Lgs 228/2001:
decespugliamento delle aree abbandonate e cespugliate e loro recupero al
pascolo;
pulizia di tratti di viabilit (sentieri, strade agrosilvopastorali) di utilit pubblica;
manutenzione di opere (fontane, ecc.).
17.Qualora nel corso dellutilizzo del pascolo si rendessero urgenti e indilazionabili,
lavori di conservazione e di miglioramento non previste allatto del rilascio della
concessione e per le quali il concessionario venisse a perdere una superficie di
terreno, gli viene riconosciuta una riduzione della quota di canone proporzionale alla
superficie sottratta al pascolo.
18.In caso della cessazione dellattivit o di rilascio anticipato della concessione da
parte del concessionario, il Comune rientrer nel pieno possesso del fondo concesso,
ivi comprese tutte le eventuali migliorie apportate senza che nulla sia dovuto al
concessionario cessante.
19.Lesercizio del pascolo ordinariamente autorizzato dal 1 gennaio al 31 dicembre di
ciascun anno solare, fatta salva la facolt dellEnte concedente, di modificare il
periodo di esercizio con provvedimento debitamente motivato.

20.Non pu essere rilasciata la concessione al pascolo a coloro che hanno riportato


condanna definitiva per incendi di boschi.
21.Gli aventi diritto al pascolo sono tenuti ad effettuare la manutenzione ordinaria della
viabilit e dei manufatti per lapprovvigionamento idrico.
22.La concessione del pascolo non comporta alcuna responsabilit per il Comune in
ordine alla custodia del bestiame che rimane sempre affidato alle cure e
responsabilit dei singoli proprietari. Parimenti, il Comune non risponde di furti,
danni, trasmissione di malattie animali, ecc. che il bestiame dovesse subire o
arrecare ad opera di altri animali, cose o persone durante il periodo del pascolo.

Art. 4
Modalit di esercizio del pascolo ed obblighi
1. Lesercizio del pascolo sui terreni autorizzati deve avvenire secondo le seguenti
modalit:
a) deve essere assicurata la vigilanza continua degli animali da parte del proprietario
o dellaffidatario indicato nellautorizzazione; il personale deve essere idoneo e
sufficiente;
b) il pascolo senza custodia consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti
di adeguata recinzione, regolarmente autorizzata dal Comune con eventuali
prescrizioni;
c) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole
auricolari e/o microchip devono corrispondere a quelle trascritte nel registro di
stalla;
d) i concessionari devono esercitare, per tutto il periodo della fida, una attenta
sorveglianza al territorio segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o
danneggiamenti;
e) i concessionari hanno altres lobbligo di eseguire tutte le misure di profilassi
previste dalle competenti autorit sanitarie se durante il periodo di fida dovessero
f)

verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame e/o per luomo;


il concessionario tenuto a comunicare tempestivamente al Comune e alla ASL
competente ogni mutamento che intervenga nel numero dei capi autorizzati e tutti
gli animali colpiti da malattie infette, diffusive o sospette in modo da permettere ai

medesimi di prendere i necessari provvedimenti;


g) qualora alla fine della concessione vengano accertati danni, lAmministrazione
Comunale pu richiedere a coloro che hanno utilizzato il pascolo il ripristino delle
opere e/o manufatti danneggiati; in caso di rifiuto da parte di questi, il Comune
procede direttamente alle riparazioni o ai lavori necessari, ripartendo la spesa in
proporzione al numero degli allevatori e dei capi di bestiame indicati in
concessione.
Art. 5
Determinazione del canone e modalit di pagamento

1. Il Comune, con deliberazione di Giunta stabilisce annualmente limporto del canone.


In assenza di tale atto deliberativo, si intende confermato limporto dellanno
precedente. Il canone viene determinato nella misura espressa in /UBA da
rapportarsi al carico ammissibile per la superficie di pascolo.
2. Il Comune, nella determinazione del canone tenuto a considerare la scala di priorit
per le tipologie di richiedenti del presente Regolamento, stabilendo un importo pi
basso per gli allevatori residenti e gradualmente pi alto per gli altri.
3. Con specifico atto deliberativo della Giunta comunale, il Comune pu stabilire che gli
allevatori residenti, siano esonerati dal pagamento del canone, per garantire la
stabilit produttiva e la permanenza delle popolazioni locali nelle aree interne e
montane e per favorire la ripresa dello sviluppo economico delle aziende che vi
operano.
4. Limporto del canone dovuto, deve essere corrisposto mediante unico versamento sul
c/c postale intestato alla tesoreria del Comune, prima del rilascio della concessione
pena la impossibilit di concedere la stessa.
5. Limporto della fida deve essere sempre corrisposto per intero anche nei casi in cui il
bestiame venga immesso dopo linizio dei periodi stabiliti e/o ritirato in anticipo
rispetto al termine previsto.

Art. 6
Divieti
1. E vietato:
a) cedere, anche parzialmente, il diritto di fida a terzi, salvo espressa richiesta in
corso di vigenza della concessione ovvero di subentro nel rapporto di un familiare
entro il terzo grado che detiene o accede alla qualifica di imprenditore agricolo
senza che vengano modificati i termini della concessione originaria;
b) far custodire il bestiame da persona/e diversa/e da quella/e indicata/e nella
domanda;
c) effettuare lesercizio del pascolo:
nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione, allo stadio di novellame; in
queste aree, per laccesso ad eventuali punti acqua o ad altre zone aperte al
pascolo, pu essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati
individuati

ed

autorizzati

dal

Comune

e/o

dal

Corpo

Forestale

che

indicheranno anche le misure da adottare per evitare sconfinamenti degli

animali;
sulle aree percorse da incendi per un periodo non inferiore a 5 anni;
su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto

di leggi statali o regionali o di provvedimento del Comune;


nelle zone concesse ad altri fidatari o vincolate;
d) la sosta o il pascolamento di animali a distanza inferiore a m. 200 da sorgenti di
acqua potabile, insediamenti abitativi, turistici e sportivi;

e)
f)
g)
h)

danneggiare piante e/o asportare prodotti;


immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
accendere fuochi nelle aree autorizzate;
sbarrare con qualsiasi tipo di materiale, strade, sentieri, viottoli e valichi nei
terreni concessi a pascolo o di accesso ad essi e comunque tutti quelli a transito

i)

libero;
costruire o allestire strutture ed opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali.

Art. 7
Sanzioni
1. Salvi i casi di responsabilit penale o civile e ferma restando lautonoma potest
sanzionatoria degli organi dello Stato, Regione e Provincia, per le violazioni alle norme
del presente Regolamento prevista sanzione da un minimo di 75,00 ad un
massimo di 450,00.
2. La violazione, anche cumulativa, reiterata per almeno tre volte nellanno solare,
comporta la decadenza della concessione e linibizione al nuovo rilascio per un
periodo di cinque anni, a decorrere dallaccertamento dellultima violazione.

Art. 8
Controlli
1. La vigilanza, il controllo e i compiti di polizia amministrativa in ordine allosservanza
delle norme del presente Regolamento viene esercitata dalla Polizia Municipale, dal
Corpo Forestale dello Stato, nonch dalle altre forze di Polizia.

Art. 9
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti emanati dal Comune ed in particolare quelli che negano
laffidamento al pascolo o che dispongano la revoca dellaffidamento stesso,
linteressato pu proporre opposizione alla Giunta comunale entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento stesso.
2. La Giunta comunale deve pronunciarsi nella prima seduta utile dopo la presentazione
del ricorso.
3. Contro la Deliberazione della Giunta ammesso ricorso al TAR.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento vengono approvate e pubblicate secondo


le norme previste per i Regolamenti comunali.
2. Qualora nel corso dellanno solare, gli organi tecnici preposti allapplicazione del
presente Regolamento dovessero riscontrare temporanee inapplicabilit di norme o
dovessero trovarsi nella necessit di gestire deroghe temporali non previste, la Giunta
comunale pu procedere allapprovazione delle modifiche temporanee al fine di
permettere una corretta gestione dei beni ed una sollecita risoluzione di problemi
legati allimprevedibilit di situazioni oggettive; le modifiche cos apportate dalla
Giunta comunale vengono ratificate anche con modifiche dal Consiglio comunale in
una delle prime riunioni.
3. Copia del presente Regolamento viene trasmessa allUfficio Tecnico comunale, al
Comando di Polizia Municipale, al Corpo Forestale dello Stato e a tutti gli Enti e
Istituzioni competenti in materia.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si intendono richiamate le norme
vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura
regolamentari che disciplinano luso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia
del patrimonio forestale e la tutela dellambiente.

Art. 11
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione
allAlbo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale del Comune.

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