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molte criticità nel ddl, senza emendamenti correttivi a rischio piano assunzioni

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Come temevo, leggendo i tanti annunci presenti nel documento della #BuonaScuola di settembre, nella stesura del testo del Disegno di Legge si sono manifestati tutti i possibili problemi che da un lato creano ansia nel corpo docente e dall’altro mettono in dubbio i tempi di realizzazione o la praticabilità di alcune scelte.

Procediamo ad elencare alcuni dei punti più critici, almeno a parere dello scrivente, che andrebbero approfonditi, dettagliati o modificati in fase di discussione del disegno di legge da parte del parlamento.

  1. Quando si farà la domanda di assunzione quante province (regioni) si potranno esprimere? 
    Questa domanda è di particolare importanza perché il disegno di legge prevede (art.8 comma 4 punto c) una fase nazionale, per cui se i docenti non potranno esprimere in ultima istanza anche “tutta Italia” c’è il rischio concreto che per un errore di scelta delle province molti docenti possanoPER restare fuori dal piano di assunzioni.
    Il punto è particolarmente delicato perché dal disegno di legge s’intuisce che il docente è chiamato a formulare ladomanda di assunzione e le preferenze che può esprimere in una situazione di “superunknown”, ovvero conosce solo la sua posizione nella Graduatoria di Merito (se vincitore del concorso 2012) o ad Esaurimento e deve in base a questo unico dato scegliere se essere assunto da Concorso o da Graduatoria ad Esaurimento, e deve anche specificare le province di preferenza tanto per la prima fase (regionale/provinciale) che per la summenzionata fase nazionale.
    Inoltre resta il dubbio se sarà anche possibile indicare al interno delle province quali siano le sedi/distretti/albi preferiti o quanto meno da quale comune partire per assegnare l’albo di appartenenza.
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  2. “Gli faremo un’offerta che non potrà rifiutare”
    Sempre nel disegno di legge scopriamo che il docente qualche tempo dopo riceverà un offerta di assunzione, in cui scoprirà classe di concorso e provincia per cui sarà assunto, che semplicemente non può rifiutare, a meno di non rinunciare al ruolo e provare a partecipare al prossimo concorso (art. 8 comma 7).
    Si prevede che in alcuni casi ci si ritroverà più lontani del dovuto se si fosse potuto scegliere normalmente tra tutte le proprie abilitazioni.
  3. 100.701 assunzioni basteranno ad esaurire le Graduatorie ad Esaurimento (e i residui vincitori di concorso) ?
    Tutto l’impianto delle assunzioni si basa sulla straordinarietà del piano d’assunzioni che giustifica la deroga dal testo unico della scuola e prevede una procedura confusa in parte illustrata nei punti precedenti.
    Ma siamo sicuri che i numeri indicati saranno sufficienti ad esaurire tutte le graduatorie ad esaurimento per tutte le classi di concorso?
    Già il numero così preciso lascia intendere chissà quali calcoli e che l’organico aggiuntivo in qualche modo corrisponderà alle classi di concorso necessarie a svuotare le Graduatorie ad Esaurimento (i 2000 vincitori residuali non dovrebbero in alcun modo essere un problema, qualsiasi sia la loro classe di concorso). Ma ci permettiamo di dubitare che le graduatorie saranno completamente e totalmente esaurite, infatti ci sono classi di concorso non più esistenti (e i cui iscritti non sarebbero mai stati assunti se non forse specializzandosi sul sostegno) e altre che presentano un forte squilibrio rispetto all’offerta.
    Ora non dubitiamo che a restare fuori saranno principalmente gli iscritti senza punteggio di servizio e che presumibilmente negli ultimi 20 anni hanno svolto altri lavori, ma il punto è che se le graduatorie non vengono esaurite non era il caso di procedere secondo la normativa vigente e prevedere poi una fase straordinaria di assegnazione fuori dalle province d’appartenenza in modo da dare maggiori certezze a chi sarebbe comunque stato assunto secondo la normale procedura?
    Infatti bisogna osservare che “l’offerta che non si può rifiutare” a meno di non essere presenti per una sola classe di concorso sfiderà ogni normale logica di scorrimento (e quindi c’è il caso che qualcuno con molti punti in una classe di concorso oramai abbandonata venga assunto sulla stessa a centinaia di km da casa mentre sarebbe stato assunto nella sua provincia di appartenenza sulla classe di concorso dove faticosamente aveva cominciato a raccogliere punteggio negli ultimi anni).
  4. L’inevitabilità del ruolo di sostegno
    Sempre a causa della straordinarietà del piano di assunzioni tutti coloro dotati di un diploma di specializzazionesul sostegno verranno assunti sul sostegno a prescindere da qualsiasi altra considerazione, per il bene dei discenti disabili si dice (ma allora perché non obbligare anche i docenti di ruolo a lavorare sul sostegno fino a che l’emergenza non sarà risolta?), ma quale bene potrà venire da un compito imposto? Non si considera ad esempio se il docente specializzato sul sostegno abbia poi effettivamente svolto servizio sul sostegno, e quindi senza possibilità di attendere il ruolo sulla sua classe di concorso tale docente dovrà affrontare la novità del anno di prova svolgendo un compito mai svolto.
    Sarebbe il caso di prevedere nella domanda d’assunzione la possibilità di “chiamarsi fuori” dal sostegno con il rischio di vedersi assegnare a sedi più lontane. Ma c’è un problema ancora più grave (legislativo) su questo argomento che merita un punto a se.
  5. L’incoerenza del sostegno ai vincitori di concorso
    Appare evidente che il disegno di legge era stato pensato per assumere anche tutti gli idonei al concorso del 2012, in quel caso assumere tutti gli specializzati sul sostegno rientrava nel semplice schema di scorrere prima le graduatorie del sostegno e avere l’obbligo di accettare la prima proposta ricevuta. Purtroppo (per chi ha scritto la legge) poi si è deciso di assumere i soli vincitori (e questo come precisato precedentemente viene giustificato dalla straordinarietà del piano di assunzioni che richiede di derogare dalla normativa vigente).
    Ma una volta che si è deciso di assumere i soli vincitori i conti non tornano, infatti praticamente in tutte le regioni dove si è bandito il concorso i vincitori sui posti di sostegno sono già stati tutti assunti visto che i posti messi a bando per il sostegno erano pochissimi.
    Questo significa che per il sostegno si assumeranno idonei sul sostegno (ma vincitori su di una classe di concorso) e non si capisce secondo quale criterio, visto che se io assumo il vincitore di Matematica sul sostegno questo potrebbe essere nell’elenco di sostegno preceduto da decine se non centinaia di altri idonei sul sostegno ma non vincitori in altre classi di concorso.
  6. Osservazioni sui punti da 1 a 5. Cosa fare?
    Resta dunque necessaria una revisione del meccanismo di assunzioni, valutare se effettivamente ha senso derogare dal testo unico e laddove si decida comunque di derogare dallo stesso di prevedere un meccanismo che crei minori problemi di quello accennato nel articolo 8.
    In particolare bisogna espressamente prevedere nella fase di domanda la possibilità di esprimere il distretto/scuola/comune da cui partire per assegnare la sede/distretto/albo, e la possibilità di avere una spunta con cui indicare la disponibilità di accettare il posto in qualsiasi provincia d’Italia.
    Andrebbe inoltre prevista la possibilità di potersi dire disposti a “rinunciare ai posti di sostegno”. Infine il docente nella domanda di assunzione dovrebbe indicare la preferenza di scorrimento delle classi di concorso in cui si trova iscritto.
    Anche date tutte queste possibilità ancora ci sarebbero molti problemi ed in fase di scorrimento delle graduatorie bisognerebbe scorrere quelle di merito solo per le classi di concorso/elenchi dove residuano vincitori (a meno di non tornare a considerare l’assunzione degli idonei che sarebbe comunque preferibile) e quindi ignorando il sostegno (essendo stati assegnati già tutti i posti) e poi procedendo considerando prima la secondaria di 2′ grado, poi quella di 1′ grado (avendo qui cura di partire prima dalle classi che concedono abilitazioni a cascata: ad esempio prima la A052, poi la A051, poi la A050 e infine la A043), poi la primaria e infine l’infanzia per garantire la massima copertura di posti
  7. La scuola in cui svolgere l’anno di prova
    Una volta accettata la proposta d’assunzione resta ancora da capire in quale scuola verrà svolto l’anno di prova dato che i soggetti assunti in ruolo dovranno attendere la proposta da parte dei dirigenti del albo in cui sono stati nominati in ruolo, o più probabilmente verranno assegnati d’ufficio dato il gran numero di immissioni in ruolo previste.
  8. Paganini non ripete (l’anno di prova)
    Desta non poche preoccupazioni l’impossibilità di ripetere l’anno di prova, a tal proposito sarebbe il caso di prevedere in maniera esplicita e formale la possibilità di ripetere l’anno di prova in altro istituto con altro dirigente.
  9. Non più di 36 mesi (ovvero prendere lucciole italiane per lanterne europee)
    Il comma 1 del articolo 12 come da più parti rilevato è semplicemente irrazionale e deve essere abrogato, la normativa europea invita a non abusare dei contratti a termini ma questo significa che l’amministrazione deve fare in modo di coprire tutti i posti vacanti e disponibili tramite assunzioni (e quindi bandire concorsi con regolarità, stabilizzando chi già si trova in quella posizione ecc.) e non punire il lavoratore. Un’indicazione simile già è stata smontata dai giudici lombardi, insistere e riproporla come norma sarebbe un atto di totale irresponsabilità con gravi danni per l’erario ed un inutile strascico di cause legali.
  10. Utilizzo di abilitati su ordine di scuola diverso
    Un altro problema è quello che sembra prevedere l’utilizzo di docenti abilitati per la scuola secondaria sulla primaria, laddove questi docenti sono in possesso anche di un’abilitazione per la scuola primaria il problema ovviamente non esiste, ma resta dubbia l’utilizzazione senza ulteriori corsi di specializzazione di docenti della scuola secondaria nella scuola primaria o dell’infanzia, specie considerando che finora sono stati universi paralleli e divergenti (il servizio sulla primaria non vale nella secondaria e viceversa).
  11. La Kryptonite del SuperDirigente
    Non risulta in alcun modo chiaro quale sia l’estensione della possibilità dei dirigenti di agire nella fase dei trasferimenti (la cosiddetta chiamata diretta) e a tal fine sarebbe il caso che prima di procedere vengano specificati dei punti molto importanti, tra i più cogenti:

    1. Quanto sono grandi gli albi? 
      Nella bozza di decreto li si assimilava ai distretti con possibilità di revisione, andrebbero messi dei paletti molto precisi alle dimensioni minime e massime degli albi.
    2. albi chiusi o aperti?
      Non è affatto chiaro se i dirigenti possano chiamare solo docenti al interno del proprio albo o anche da scuole albi esterni. Sembrerebbe logico pensare che la chiamata può avvenire solo all’interno del albo di appartenenza ma è un punto che andrebbe specificato nella normativa.
    3. cosa succede a chi non viene chiamato da un dirigente ?
      Nei vari incontri e su internet alcuni responsabili hanno specificato che si viene assegnati d’ufficio al interno del albo secondo un punteggio simile a quello delle attuali utilizzazioni (o trasferimenti) ma sarebbe utile che questo fosse specificato senza ombra di dubbio.
    4. Abilitati e Titolati
      Quali sono i limiti di assegnare insegnamenti ai soli titolati? Se la norma che consente ad un dirigente di utilizzare solo titolati per una data classe di concorso riguarda le supplenze brevi allora è un discorso, se si può assegnare una cattedra ad un titolato a scapito di chi iscritto nel albo ha quell’abilitazione si rischia di avere rapidamente un eccesso di docenti non abilitati ad insegnare materie su cui sono titolati o peggio ancora un vuoto per alcune classi di concorso con l’obbligo poi di ricorrere a supplenze annuali. Anche perché ci sono lauree (specie quelle di vecchio ordinamento) che danno accesso a decine di classi di concorso
    5. Sanzioni ai dirigenti
      Chi, come, quando e perché sanziona i dirigenti? Date le maggiori responsabilità sembra fondamentale saperlo anche per i dirigenti che certo non vorranno essere esposti ad infiniti ricorsi personali a causa di norme poche chiaro con cui effettuare le proprie scelte.
  12. Futuri Trasferimenti tra albi
    Come avverranno i trasferimenti da un albo ad un altro? In base al punteggio come gli attuali trasferimenti? E ancora si ripresenta il problema della dimensione degli albi già precedentemente richiamata.
    Infatti albi grandi come un distretto o poco più dovrebbero rendere più facili i trasferimenti (rispetto ad ora) e altrettanto facile restare in quel albo e quindi vicino casa, se sono molto grandi seppur renderebbero ancor più facile arrivare in un dato albo renderebbero molto problematica la gestione degli albi da parte dei dirigenti e molto precaria la situazione dei docenti che ogni 3 anni potrebbero trovarsi anche a centinaia di km da casa. Anche per questo sarebbe stato necessario un chiaro riferimento normativa alla dimensione minima e massima degli albi già al interno della normativa.
  13. Infanzia 0-6 e i 23000 esclusi dell’infanzia
    Sembra di capire che il piano di assunzioni abbia una prima fetta di 100.701 entro il 1/9/2015 ed una seconda fetta di circa 23’000 docenti dell’infanzia entro il 1/9/2016 grazie alla legge Infanzia 0-6 che dovrebbe avocare allo stato tanto i nidi che le scuole dell’infanzia fino ad una quota del 80%. Anche in questo caso le deduzioni e gli annunci in conferenza stampa non sono particolarmente rassicuranti per i diretti interessati e quindi andrebbe specificato in modo inequivocabile come s’intende procedere.
  14. Questione deleghe
    Andrebbero tutte ben specificate in modo da poter effettivamente valutare le intenzioni del governo per ogni delega
  15. Concorsi futuri
    Quota Riservata (per chi ha servizio nella statale 36+ mesi, per chi era iscritto in Graduatoria ad Esaurimento, per chi aveva titolo all’iscrizione in Graduatoria ad Esaurimento e per gli idonei dei concorsi precedenti)
    Dato che come osservato si prevede che alcuni iscritti in graduatoria e data l’esclusione dall’assunzione in ruolo di chi pur essendo fuori dalle Graduatorie ad Esaurimento o dai vincitori del concorso ha comunque maturato i 36 mesi di servizio e data la deroga al testo unico nel piano di assunzioni, e considerando i tanti casi di docenti che avevano titolo all’iscrizione in Graduatoria ad Esaurimento e per dimenticanza o errori procedurali si sono trovati fuori per i futuri concorsi andrebbe prevista una quota riservata (nel senso che un 20-40% dei posti risulti riservato ai docenti con quei requisiti che se superano tutte le prove vanno in una graduatoria parallela, se non li superano quei posti vengono assegnati normalmente) per i docenti con 36+ mesi di servizio nella scuola statale, per chi era iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, per chi aveva titolo di essere iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e per chi era risultato idoneo ad un concorso precedente. Prevista la quota mi sento di sconsigliare che venga anche assegnato un punteggio per i titoli di servizio (sarebbe una doppio vantaggio) e piuttosto che fare concorsi dove si calcola il punteggio di servizio tanto vale tornare alle Graduatorie Permanenti ed evitare così tanti problemi legati al superamento delle Graduatorie ad Esaurimento.
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