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Auto rigata: reato e denuncia

14 Luglio 2016 | Autore:
Auto rigata: reato e denuncia

Sfregio sulla carrozzeria dell’automobile: resta il reato di danneggiamento aggravato per esposizione del bene alla pubblica fede; possibile la denuncia alla polizia.

Chi, trova la carrozzeria della propria auto rigata, dopo averla lasciata in un parcheggio pubblico o a margine della strada, oltra ad attivare la polizza “atti vandalici” qualora abbia sottoscritto il relativo patto con l’assicurazione, e chiedere a quest’ultima il risarcimento del danno, può ancora sporgere una denuncia alla polizia o alla stazione più vicina dei Carabinieri. Questo perché il reato di danneggiamo aggravato – quale è quello in commento – non è stato modificato dalla recente depenalizzazione. Dunque, non solo il reato resta, ma è anche perseguibile d’ufficio: le indagini cioè, e l’eventuale processo contro il colpevole (qualora dovesse essere identificato) proseguono a prescindere dall’interesse della parte denunciante e, quindi, anche in sua assenza. È quanto chiarito dal sottosegretario alla Giustizia, in audizione in Commissione Giustizia alla Camera in risposta a una interrogazione scritta.

Polizia e carabinieri rifiutano le denunce per atti vandalici

La questione è sorta perché, a seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo decreto sulla depenalizzazione [1], che ha cancellato dal codice penale il reato di danneggiamento semplice, le autorità di polizia e dei Carabinieri hanno iniziato a rifiutare le denunce dei cittadini per sfregi alle auto e danni vari alla carrozzerie da parte di vandali, come la classica riga sulla portiera.

In verità, chiarisce il sottosegretario, in questo caso il reato di danneggiamento non è “semplice”, ma aggravato visto che si tratta di “cose esposte per necessità alla pubblica fede”. La vettura lasciata in sosta sulle strade o su un parcheggio pubblico è, infatti, esposta alla “pubblica fede”, per cui l’eventuale reato è peraltro perseguibile d’ufficio senza neanche bisogno della denuncia di parte.

La Cassazione ha più volte ritenuto che va inquadrato come danneggiamento aggravato lo sfregio, mediante uso di una chiave, della carrozzeria di un’autovettura: non si tratta, infatti, di una semplice alterazione estetica, facilmente rimuovibile con una ripulitura, ma una lesione non temporanea o superficiale dell’integrità del veicolo.

Il reato di danneggiamento sull’auto lasciata in sosta risulta, come detto, aggravato dall’esposizione alla pubblica fede. La ragione dell’aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più energica tutela penale a quelle cose mobili che sono lasciate e affidate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per necessità o per consuetudine, all’altrui accessibilità e che perciò possono essere più facilmente aggredite.

Quando il danneggiamento è aggravato e quando è semplice

Non si avrebbe danneggiamento aggravato, ma danneggiamento semplice – e pertanto non vi sarebbe più reato a seguito della recente depenalizzazione – qualora l’area in cui viene parcheggiata l’auto sia predisposta in modo tale da impedire atti vandalici, sottoposta per esempio a particolari controlli, tanto da impedire ai malintenzionati di accedervi tranquillamente e consumare il danneggiamento (si pensi, ad esempio, a un parcheggio con videocamere e personale di sorveglianza).

Diverso è il caso, invece, di un’area accessibile da parte di chiunque, con recinzione predisposta per il libero accesso e la libera uscita a piedi attraverso apposite aperture.

Secondo la giurisprudenza l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede non è esclusa dalla sola presenza in una determinata zona di sistemi di videocontrollo, quando questi siano privi di personale che tramite essi ponga in essere un controllo continuo sulla zona stessa, valendo in tal caso il sistema video a far successivamente individuare, tramite le immagini registrate, gli autori di eventuali illeciti, ma non ad impedirne la commissione nel momento in cui vengono posti in essere.

L’esposizione alla pubblica fede non è neanche collegata alla natura – pubblica o privata – del luogo in cui la cosa si trova, ma alla condizione di esposizione di essa alla “pubblica fede”, condizione che può sussistere anche se la cosa si trovi in un luogo privato in cui, per mancanza di recinzione o sorveglianza, sia liberamente accessibile, proprio come nel caso del parcheggio in questione.

note

[1] dlgs nn. 7 e 8 del 15.01.2016.

[2] Art. 635 cod. pen.

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