Modificate le sanzioni del D.Lgs. 81/2008

Il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151

Modificate le sanzioni del D.Lgs 81/2008 con il D.Lgs 151/2015 .

Il legislatore ha messo mano nuovamente alla disciplina antinfortunistica con l’emanazione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2015, n. 221), che attua alcune delle deleghe in materia di lavoro contenute nella legge n. 183/2014 (il cosiddetto “Jobs act”), con l’obiettivo deliberato - ed eccessivamente enfatizzato - di realizzare la “Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” ma che, per la verità, appare solo di facciata che di sostanza. All'art, 20 (qui sotto il provvedimento integrale) le sanzioni modificate previste dal D.Lgs. 151/2015.

Oltre alle sanzioni modificate: il D.Lgs 151/2015 prevede:

- la previsione di uno nuovo decreto con il quale saranno individuati strumenti di supporto per la valutazione del rischio;

- la revisione della formazione obbligatoria dei coordinatori per la sicurezza;

- la facoltà per i datori di lavoro che occupano più di cinque lavoratori di svolgere direttamente i compiti antincendio e primo soccorso.

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151

Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita', in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164)

(GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)

 

 

Titolo I
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli
adempimenti e revisione del regime delle sanzioni
Capo I
Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato
delle persone con disabilita'

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo
in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei  servizi  per
il lavoro e delle politiche attive, nonche' in  materia  di  riordino
della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva  e
di tutela e conciliazione delle  esigenze  di  cura,  di  vita  e  di
lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti  legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per  il
lavoro e di politiche attive; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettera g), della citata legge n.  183
del   2014   recante   il   criterio   di   delega   relativo    alla
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti  in
materia di inserimento mirato delle persone con  disabilita'  di  cui
alla legge 12 marzo 1999,  n.  68,  e  degli  altri  soggetti  aventi
diritto  al  collocamento  obbligatorio,   al   fine   di   favorirne
l'inclusione sociale, l'inserimento e l'integrazione nel mercato  del
lavoro, avendo cura di valorizzare le competenze delle persone; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, lettere z) e aa) della citata legge n.
183 del 2014 recanti i criteri di delega relativi alla valorizzazione
del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro  e  il
monitoraggio delle prestazioni erogate e all'integrazione del sistema
informativo con la raccolta  sistematica  dei  dati  disponibili  nel
collocamento mirato nonche' di dati relativi alle buone  pratiche  di
inclusione lavorativa delle persone con disabilita' e agli ausili  ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 183 del 2014 che
delega il Governo ad adottare uno  o  piu'  decreti  legislativi  per
introdurre disposizioni di semplificazione e razionalizzazione  delle
procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e  imprese,  allo
scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e  razionalizzazione
delle procedure di costituzione e gestione  dei  rapporti  di  lavoro
nonche' in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 183 del 2014 che
stabilisce i principi e criteri direttivi a  cui  deve  attenersi  il
Governo nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,  comma  5,
tra i quali la revisione del regime  delle  sanzioni,  tenendo  conto
dell'eventuale natura formale della violazione, in modo  da  favorire
l'immediata  eliminazione  degli  effetti  della  condotta  illecita,
nonche' la valorizzazione  degli  istituti  di  tipo  premiale  e  la
previsione di modalita' semplificate per garantire data certa nonche'
l'autenticita' della manifestazione di  volonta'  del  lavoratore  in
relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto
di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n.  183,
lettera f) recante il criterio  di  delega  relativo  alla  revisione
della disciplina dei controlli a  distanza  sugli  impianti  e  sugli
strumenti di lavoro,  tenendo  conto  dell'evoluzione  tecnologica  e
contemperando le esigenze produttive  ed  organizzative  dell'impresa
con la tutela della dignita' e della riservatezza del lavoratore; 
  Visto l'articolo 1, comma 9, lettere  e)  ed  l),  della  legge  10
dicembre  2014,  n.  183,  recanti  i  criteri  di  delega   relativi
all'eventuale  riconoscimento,  compatibilmente  con  il  diritto  ai
riposi  settimanali  ed  alle   ferie   annuali   retribuite,   della
possibilita' di  cessione  fra  lavoratori  dipendenti  dello  stesso
datore di lavoro di tutti o parte dei  giorni  di  riposo  aggiuntivi
spettanti in base al contratto collettivo  nazionale  in  favore  del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica
e cure costanti per  le  particolari  condizioni  di  salute  e  alla
semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze
e dei fondi operanti in materia di parita' e  pari  opportunita'  nel
lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di  azioni
positive; 
  Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni, recante  attuazione  dell'articolo  1  della  legge  3
agosto 2007, n. 123, in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,  recante  il
Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo  28  agosto
1997, n. 281, nella riunione del 30 luglio 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2015; 
  Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto, per  le  parti  di  competenza,  con  il  Ministro  per  la
semplificazione  e   la   pubblica   amministrazione,   il   Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro  dell'economia
e delle finanze e il Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Collocamento mirato 
 
  1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28  agosto
1997, n. 281, sono definite linee guida in  materia  di  collocamento
mirato  delle  persone  con  disabilita'  sulla  base  dei   seguenti
principi: 
  a)  promozione  di  una  rete  integrata  con  i  servizi  sociali,
sanitari, educativi e formativi del territorio, nonche' con  l'INAIL,
in relazione  alle  competenze  in  materia  di  reinserimento  e  di
integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro,  per
l'accompagnamento e il supporto della persona con  disabilita'  presa
in carico al fine di favorirne l'inserimento lavorativo; 
  b)  promozione  di  accordi  territoriali  con  le   organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale, le cooperative  sociali  di  cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni delle persone con
disabilita' e i loro familiari, nonche' con le  altre  organizzazioni
del terzo  settore  rilevanti,  al  fine  di  favorire  l'inserimento
lavorativo delle persone con disabilita'; 
  c) individuazione, nelle more della revisione  delle  procedure  di
accertamento  della  disabilita',   di   modalita'   di   valutazione
bio-psico-sociale  della  disabilita',  definizione  dei  criteri  di
predisposizione dei progetti di inserimento  lavorativo  che  tengano
conto  delle  barriere  e  dei  facilitatori   ambientali   rilevati,
definizione di indirizzi per gli uffici  competenti  funzionali  alla
valutazione e progettazione  dell'inserimento  lavorativo  in  ottica
bio-psico-sociale; 
  d) analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro  da  assegnare
alle  persone   con   disabilita',   anche   con   riferimento   agli
accomodamenti ragionevoli che  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  ad
adottare; 
  e) promozione dell'istituzione di un responsabile  dell'inserimento
lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti  di  predisposizione  di
progetti  personalizzati  per  le  persone  con  disabilita'   e   di
risoluzione  dei  problemi  legati  alle  condizioni  di  lavoro  dei
lavoratori con disabilita', in raccordo con l'INAIL  per  le  persone
con disabilita' da lavoro; 
  f) individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa  delle
persone con disabilita'. 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
                               Art. 2 
 
 
                      Modifica dell'articolo 1 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo  1999,
n. 68, sono aggiunte in fine le  seguenti  parole:  «,  nonche'  alle
persone nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della  legge
12 giugno 1984, n. 222.». 
                               Art. 3 
 
 
                      Modifica dell'articolo 3 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. L'articolo 3, comma 2, della legge  12  marzo  1999,  n.  68  e'
abrogato con effetto dal 1° gennaio 2017. 
  2. All'articolo 3, comma 3, della legge 12 marzo  1999,  n.  68  le
parole da: «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge  solo  in  caso  di
nuova assunzione» sono soppresse con effetto dal 1° gennaio 2017. 
                               Art. 4 
 
 
                      Modifica dell'articolo 4 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo  il  comma
3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I lavoratori, gia' disabili prima  della  costituzione  del
rapporto di lavoro, anche se  non  assunti  tramite  il  collocamento
obbligatorio,  sono  computati  nella  quota  di   riserva   di   cui
all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della  capacita'
lavorativa superiore al 60 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla
prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 23  dicembre  1978,  n.  915,  o  con
disabilita' intellettiva e psichica, con  riduzione  della  capacita'
lavorativa  superiore  al  45  per  cento,  accertata  dagli   organi
competenti.». 
                               Art. 5 
 
 
                      Modifica dell'articolo 5 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 5 della legge 12 marzo 1999, n. 68  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'ultimo periodo del comma 2 e' soppresso; 
  b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I datori di lavoro privati e gli  enti  pubblici  economici
che occupano addetti  impegnati  in  lavorazioni  che  comportano  il
pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al  60
per mille  possono  autocertificare  l'esonero  dall'obbligo  di  cui
all'articolo 3 per quanto concerne i medesimi addetti e sono tenuti a
versare al Fondo per  il  diritto  al  lavoro  dei  disabili  di  cui
all'articolo 13 un contributo esonerativo pari a 30,64 euro per  ogni
giorno  lavorativo  per  ciascun  lavoratore  con   disabilita'   non
occupato.»; 
    c) il comma 8-ter e' sostituito dal seguente: 
  «8-ter. I datori di lavoro pubblici possono assumere in una  unita'
produttiva un numero di lavoratori  aventi  diritto  al  collocamento
obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le  eccedenze  a
compenso del minor numero  di  lavoratori  assunti  in  altre  unita'
produttive della medesima regione. I datori di lavoro pubblici che si
avvalgono di tale facolta' trasmettono in via telematica  a  ciascuno
degli uffici competenti, il prospetto di cui  all'articolo  9,  comma
6.». 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, sono stabilite le modalita'  di  versamento  dei
contributi di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 6 
 
 
                      Modifica dell'articolo 7 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 3,
i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici  assumono  i
lavoratori mediante richiesta nominativa di  avviamento  agli  uffici
competenti  o  mediante  la  stipula   delle   convenzioni   di   cui
all'articolo 11. La richiesta nominativa puo' essere preceduta  dalla
richiesta agli uffici competenti di effettuare la preselezione  delle
persone con disabilita' iscritte nell'elenco di  cui  all'articolo  8
che aderiscono alla specifica occasione di lavoro, sulla  base  delle
qualifiche e secondo le modalita'  concordate  dagli  uffici  con  il
datore di lavoro.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis Nel caso di mancata assunzione secondo le modalita'  di  cui
al comma 1 entro il termine di  cui  all'articolo  9,  comma  1,  gli
uffici  competenti  avviano  i   lavoratori   secondo   l'ordine   di
graduatoria  per  la  qualifica  richiesta  o  altra   specificamente
concordata con il  datore  di  lavoro  sulla  base  delle  qualifiche
disponibili. Gli uffici possono procedere anche previa  chiamata  con
avviso pubblico e con graduatoria limitata a  coloro  che  aderiscono
alla specifica occasione di lavoro. 
  1-ter Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  effettua
uno specifico monitoraggio degli effetti delle previsioni di  cui  al
comma 1 in termini di occupazione delle  persone  con  disabilita'  e
miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Da  tale
monitoraggio non derivano nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.». 
                               Art. 7 
 
 
                      Modifica dell'articolo 8 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, il primo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «Le
persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano  disoccupate
e  aspirano  ad  una  occupazione  conforme  alle  proprie  capacita'
lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi  per
il collocamento mirato  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la
residenza  dell'interessato,  il  quale  puo',  comunque,  iscriversi
nell'elenco di altro servizio  nel  territorio  dello  Stato,  previa
cancellazione dall'elenco in cui era  precedentemente  iscritto.  Per
ogni persona, il comitato tecnico di cui al comma 1-bis annota in una
apposita scheda le capacita' lavorative, le abilita', le competenze e
le inclinazioni, nonche' la natura e il  grado  della  disabilita'  e
analizza le caratteristiche dei  posti  da  assegnare  ai  lavoratori
disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Presso i  servizi  per  il  collocamento  mirato  opera  un
comitato tecnico, composto da funzionari dei servizi  medesimi  e  da
esperti  del  settore  sociale  e  medico-legale,   con   particolare
riferimento  alla  materia  della   disabilita',   con   compiti   di
valutazione  delle  capacita'  lavorative,   di   definizione   degli
strumenti   e   delle   prestazioni   atti   all'inserimento   e   di
predisposizione  dei  controlli  periodici  sulla  permanenza   delle
condizioni di  disabilita'.  Agli  oneri  per  il  funzionamento  del
comitato tecnico si provvede con  le  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali gia' previste a legislazione vigente. Ai  componenti  del
comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o
altro emolumento comunque denominato». 
  2. Ogni riferimento all'organismo di cui all'articolo 6,  comma  3,
del decreto legislativo 23 dicembre 1997,  n.  469,  contenuto  nella
legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui
all'articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 68 del 1999. 
                               Art. 8 
 
 
                      Modifica dell'articolo 9 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) i comma 2 e 5 sono abrogati; 
  b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei  dati
disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti,
di rafforzare i controlli, nonche' di migliorare il monitoraggio e la
valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella  Banca
dati  politiche  attive  e  passive  di  cui   all'articolo   8   del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto  2013,  n.  99,  e'  istituita,  senza  nuovi  o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  una  specifica  sezione
denominata "Banca dati del  collocamento  mirato"  che  raccoglie  le
informazioni concernenti  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati
obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro  trasmettono
alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa
gli accomodamenti ragionevoli adottati.  Ai  fini  dell'alimentazione
della Banca dati del collocamento mirato,  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
sono integrate con le informazioni relative  al  lavoratore  disabile
assunto  ai  sensi  della  presente  legge.  Gli  uffici   competenti
comunicano  le  informazioni  relative  alle   sospensioni   di   cui
all'articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all'articolo
5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e  12-bis  e
nonche' a quelle di cui all'articolo 14 del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresi'  le
informazioni sui soggetti iscritti  negli  elenchi  del  collocamento
obbligatorio, le schede  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,  e  gli
avviamenti  effettuati.  L'INPS  alimenta  la  Banca  dati   con   le
informazioni relative agli incentivi  di  cui  il  datore  di  lavoro
beneficia ai sensi dell'articolo 13. L'INAIL alimenta la  Banca  dati
con  le  informazioni  relative  agli  interventi   in   materia   di
reinserimento  e  di  integrazione  lavorativa  delle   persone   con
disabilita' da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano alimentano la Banca dati con le  informazioni  relative  agli
incentivi e  alle  agevolazioni  in  materia  di  collocamento  delle
persone con disabilita' erogate sulla base di disposizioni regionali,
nonche' ai sensi dell'articolo 14. Le informazioni della  Banca  dati
del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province
autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici  responsabili
del  collocamento  mirato   con   riferimento   al   proprio   ambito
territoriale  di  competenza,  nonche'  all'INAIL   ai   fini   della
realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento
e di integrazione lavorativa delle persone con disabilita' da lavoro.
Le informazioni sono  utilizzate  e  scambiate,  nel  rispetto  delle
disposizioni del codice in materia di protezione dei dati  personali,
di cui al  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  tra  le
amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini  statistici,
di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca  dati
del collocamento mirato  possono  essere  integrate  con  quelle  del
Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del  decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
luglio  2010,  n.  122,  mediante  l'utilizzo  del  codice   fiscale.
Successivamente all'integrazione le informazioni acquisite sono  rese
anonime.». 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, previa intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i  dati  da
trasmettere nonche' le altre modalita' attuative del comma 1, lettera
b), ferme restando le modalita' di trasmissione di  cui  all'articolo
8, comma 4,  del  decreto-legge  n.  76  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013. 
                               Art. 9 
 
 
                    Modifica dell'articolo 12-bis 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 12-bis, comma 5, lettera b), della legge  12  marzo
1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «anche in deroga a quanto previsto  dall'articolo  7,
comma 1, lettera c);» sono soppresse; 
  b) le parole: «con diritto di  prelazione  nell'assegnazione  delle
risorse» sono soppresse. 
                               Art. 10 
 
 
                      Modifica dell'articolo 13 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
  «1. Nel rispetto dell'articolo 33 del Regolamento  UE  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro e' concesso
a domanda un incentivo per un periodo di trentasei mesi: 
  a) nella misura del 70 per cento della retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  79  per  cento  o
minorazioni ascritte dalla prima alla terza  categoria  di  cui  alle
tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni  di
guerra, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 
  b) nella misura del 35 per cento della retribuzione  mensile  lorda
imponibile ai  fini  previdenziali,  per  ogni  lavoratore  disabile,
assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che  abbia  una
riduzione della capacita' lavorativa compresa tra il 67 per  cento  e
il 79 per cento  o  minorazioni  ascritte  dalla  quarta  alla  sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a). 
  1-bis. L'incentivo di cui al comma 1 e'  altresi'  concesso,  nella
misura del 70 per cento della retribuzione mensile  lorda  imponibile
ai  fini  previdenziali,  per   ogni   lavoratore   con   disabilita'
intellettiva e psichica che comporti una  riduzione  della  capacita'
lavorativa superiore al 45 per cento, per un periodo di 60  mesi,  in
caso di assunzione a tempo indeterminato  o  di  assunzione  a  tempo
determinato di durata non inferiore a dodici  mesi  e  per  tutta  la
durata del contratto. 
  1-ter. L'incentivo di cui ai commi 1  e  1-bis  e'  corrisposto  al
datore di  lavoro  mediante  conguaglio  nelle  denunce  contributive
mensili. La domanda per la  fruizione  dell'incentivo  e'  trasmessa,
attraverso apposita procedura  telematica,  all'INPS,  che  provvede,
entro cinque giorni, a fornire una specifica comunicazione telematica
in ordine alla sussistenza di una effettiva disponibilita' di risorse
per l'accesso all'incentivo. A seguito della comunicazione, in favore
del  richiedente  opera  una  riserva  di  somme  pari  all'ammontare
previsto dell'incentivo spettante e al richiedente  e'  assegnato  un
termine perentorio di sette giorni per provvedere  alla  stipula  del
contratto di lavoro che da' titolo all'incentivo.  Entro  il  termine
perentorio dei successivi sette giorni lavorativi, il richiedente  ha
l'onere di comunicare all'INPS, attraverso l'utilizzo della  predetta
procedura telematica, l'avvenuta stipula del contratto che da' titolo
all'incentivo. In caso di mancato rispetto dei termini  perentori  di
cui al terzo e quarto periodo, il richiedente decade dalla riserva di
somme operata in suo favore, che vengono conseguentemente  rimesse  a
disposizione di ulteriori potenziali beneficiari. L'incentivo di  cui
al presente articolo e' riconosciuto  dall'INPS  in  base  all'ordine
cronologico di presentazione delle domande cui  abbia  fatto  seguito
l'effettiva stipula del contratto che da' titolo all'incentivo e,  in
caso di insufficienza delle risorse  a  disposizione  determinate  ai
sensi del  decreto  di  cui  al  comma  5,  valutata  anche  su  base
pluriennale con riferimento alla durata  dell'incentivo,  l'INPS  non
prende  in  considerazione  ulteriori  domande   fornendo   immediata
comunicazione   anche   attraverso   il   proprio    sito    internet
istituzionale. L'INPS provvede al monitoraggio delle  minori  entrate
valutate  con  riferimento  alla  durata   dell'incentivo,   inviando
relazioni trimestrali al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. L'INPS provvede
all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e
finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente.»; 
  b) il comma 2 e' abrogato; 
  c) al comma 3 le parole «hanno  proceduto  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di lavoratori disabili con le modalita' di cui al comma
2» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «procedono  all'assunzione  di
lavoratori disabili e ne fanno domanda con le  modalita'  di  cui  al
comma 1-ter»; 
  d) al comma 4 le parole: «, annualmente ripartito fra le regioni  e
le province autonome proporzionalmente alle  richieste  presentate  e
ritenute ammissibili secondo le modalita' e i  criteri  definiti  nel
decreto di cui al comma 5» sono soppresse; 
  e) al comma 4 dopo il primo periodo sono aggiunti  i  seguenti:  «A
valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo e  nei  limiti
del 5 per cento delle risorse complessive, possono essere  finanziate
sperimentazioni  di   inclusione   lavorativa   delle   persone   con
disabilita' da parte del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. Le risorse sono attribuite per il tramite  delle  regioni  e
delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla  base  di  linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.»; 
  f) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' definito l'ammontare delle
risorse del Fondo di cui al comma 4 che vengono trasferite all'INPS a
decorrere  dal  2016  e  rese  disponibili  per   la   corresponsione
dell'incentivo al datore di lavoro di cui ai commi 1 e 1-bis. Con  il
medesimo decreto e' stabilito l'ammontare delle risorse attribuite al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali per  le  finalita'  di
cui al secondo periodo del comma 4. Il decreto  di  cui  al  presente
comma e' aggiornato annualmente al fine di attribuire le risorse  che
affluiscono al Fondo  di  cui  al  comma  4  per  il  versamento  dei
contributi di cui all'articolo 5, comma 3-bis.»; 
  g) i commi 8 e 9 sono abrogati. 
  1. L'incentivo di cui ai commi 1 e  1-bis  dell'articolo  13  della
legge n. 68 del 1999,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente
articolo, si applica alle assunzioni effettuate a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016. 
                               Art. 11 
 
 
                      Modifica dell'articolo 14 
                  della legge 12 marzo 1999, n. 68 
 
  1. All'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 3, dopo le parole: «contributi versati  dai  datori  di
lavoro ai sensi della presente legge» sono inserite le seguenti: «non
versati al Fondo di cui all'articolo 13»; 
  b) al comma 4, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
  «b) contributi per il  rimborso  forfetario  parziale  delle  spese
necessarie all'adozione di accomodamenti ragionevoli  in  favore  dei
lavoratori con riduzione della capacita' lavorativa superiore  al  50
per cento, incluso l'apprestamento di tecnologie di telelavoro  o  la
rimozione delle barriere architettoniche che  limitano  in  qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa della persona con disabilita', nonche'
per istituire il responsabile dell'inserimento lavorativo nei  luoghi
di lavoro.». 
                               Art. 12 
 
 
                  Soppressione dell'albo nazionale 
           dei centralinisti telefonici privi della vista 
 
  1. L'albo  professionale  nazionale  dei  centralinisti  telefonici
privi della vista, istituito dall'articolo 2 della  legge  14  luglio
1957, n. 594, e' soppresso. 
                               Art. 13 
 
 
           Modificazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113 
 
  1. Alla legge 29 marzo 1985, n. 113,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
  1) il comma 1 e' abrogato; 
  2) al comma 3, primo periodo, le  parole  «All'albo  professionale»
sono sostituite dalle seguenti: «Nell'elenco di cui  all'articolo  6,
comma 7, della presente legge»; 
  3)  al  comma  3,  secondo  periodo,  le  parole  «all'albo»   sono
sostituite dalle seguenti: «nell'elenco»; 
  4) al comma 4 le parole «all'albo  professionale»  sono  sostituite
dalle seguenti: «nell'elenco di cui all'articolo 6,  comma  7,  della
presente legge» e le  parole  «da  inoltrare  tramite  il  competente
ispettorato provinciale del lavoro» sono soppresse; 
    b) all'articolo 2: 
  1) al  comma  1  le  parole:  «Ai  fini  dell'iscrizione  nell'albo
professionale nazionale di cui all'articolo 1» sono soppresse; 
  2) al comma 12 le parole «per l'iscrizione  all'albo  professionale
nazionale e» sono soppresse; 
    c) all'articolo 3: 
  1)  al  comma  2  le  parole:  «all'albo   professionale   di   cui
all'articolo 1 della presente legge» sono sostituite dalle  seguenti:
«nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 7, della presente legge»; 
  2) al comma 3 le parole: «all'albo professionale disciplinato dalla
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nell'elenco  di  cui
all'articolo 6, comma 7, della presente legge». 
    d) all'articolo 6: 
  1) ovunque ricorrano, le parole «ufficio provinciale del  lavoro  e
della  massima  occupazione»,  «ufficio  provinciale   del   lavoro»,
«ufficio provinciale», «ufficio del  lavoro»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «servizio competente»; 
  2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. I  privi  della  vista,  abilitati  secondo  le  norme  di  cui
all'articolo 2, che risultano disoccupati, si iscrivono nell'apposito
elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale  si
trova la residenza dell'interessato. Il servizio verifica il possesso
dell'abilitazione e la condizione di privo  della  vista  e  rilascia
apposita  certificazione.  L'interessato  puo'  comunque   iscriversi
nell'elenco di un unico altro servizio nel territorio dello Stato.»; 
      3)  al  comma  8  le  parole  «all'albo   professionale»   sono
sostituite dalle seguenti «nell'elenco»; 
  2. I privi della vista iscritti in  piu'  di  un  elenco,  oltre  a
quello tenuto dal servizio competente  nel  cui  ambito  territoriale
hanno  la  residenza,  scelgono   l'elenco   presso   cui   mantenere
l'iscrizione  entro  trentasei  mesi  dall'entrata  in  vigore  della
presente disposizione. 

Capo II

Razionalizzazione e semplificazione in materia di costituzione e
gestione del rapporto di lavoro

                               Art. 14 
 
 
       Deposito contratti collettivi aziendali o territoriali 
 
  1. I benefici  contributivi  o  fiscali  e  le  altre  agevolazioni
connesse  con  la  stipula  di  contratti  collettivi   aziendali   o
territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti  siano
depositati in via telematica presso  la  Direzione  territoriale  del
lavoro competente, che li  mette  a  disposizione,  con  le  medesime
modalita', delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati. 
                               Art. 15 
 
 
                       Libro Unico del Lavoro 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico  del  lavoro  e'
tenuto, in modalita' telematica, presso il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da emanare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' tecniche  e
organizzative per l'interoperabilita', la tenuta,  l'aggiornamento  e
la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
                               Art. 16 
 
 
                      Comunicazioni telematiche 
 
  1. Tutte  le  comunicazioni  in  materia  di  rapporti  di  lavoro,
collocamento mirato, tutela delle condizioni  di  lavoro,  incentivi,
politiche attive e formazione professionale, ivi  compreso  il  nulla
osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel  settore
dello spettacolo, si  effettuano  esclusivamente  in  via  telematica
secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici  e  gli
standard tecnici di cui al decreto del Ministro del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  30  ottobre  2007,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono   individuate   le
comunicazioni di cui al comma 1 e si  procede  all'aggiornamento  dei
modelli  esistenti,  al  fine  di  armonizzare  e   semplificare   le
informazioni richieste. 
  3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente
e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello
Stato. 
                               Art. 17 
 
 
           Banche dati in materia di politiche del lavoro 
 
  1.  All'articolo  8  del  decreto-legge  28  giugno  2013  n.   76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2,  dopo  le  parole  «opportunita'  di  impiego»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  le  informazioni   relative   agli
incentivi, ai datori di lavoro pubblici e privati, ai collaboratori e
ai lavoratori  autonomi,  agli  studenti  e  ai  cittadini  stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia per motivi di lavoro. Nell'ambito
della Banca dati di cui al comma 1 e' costituita un'apposita  sezione
denominata "Fascicolo dell'azienda" che contiene le  informazioni  di
cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608»; 
  b) al comma 3, dopo le parole «l'Istituto nazionale  di  previdenza
sociale,»  sono  inserite  le  seguenti:  «l'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.». 
  2. Con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno, sono individuate
le informazioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge  28
giugno 2013, n. 76, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 99, i soggetti che  possono  inserire,  aggiornare  e
consultare le informazioni,  nonche'  le  modalita'  di  inserimento,
aggiornamento e consultazione, nel rispetto  delle  disposizioni  del
Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e fermo restando che  la  relativa
trasmissione avviene nel rispetto dei principi e  secondo  le  regole
tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  sostituiscono  la
comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali di  cui
all'articolo 39 del decreto legislativo n. 196 del 2003. 
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. 
                               Art. 18 
 
 
             Abrogazione autorizzazione al lavoro estero 
 
  1. Al  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 1, comma 4, e' abrogato; 
  b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Condizioni di lavoro dei lavoratori italiani da  impiegare
o da  trasferire  all'estero).  -  1.  Il  contratto  di  lavoro  dei
lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero prevede: 
  a)  un  trattamento  economico  e  normativo  complessivamente  non
inferiore a quello previsto dai  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro stipulati dalle associazioni sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative per la categoria di appartenenza del  lavoratore,  e,
distintamente, l'entita' delle prestazioni  in  denaro  o  in  natura
connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro; 
  b) la possibilita' per i lavoratori di ottenere il trasferimento in
Italia  della  quota  di  valuta  trasferibile   delle   retribuzioni
corrisposte  all'estero,  fermo  restando  il  rispetto  delle  norme
valutarie italiane e del Paese d'impiego; 
  c) un'assicurazione  per  ogni  viaggio  di  andata  nel  luogo  di
destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o  di
invalidita' permanente; 
  d) il tipo di sistemazione logistica; 
  e) idonee misure in materia di sicurezza.»; 
    c) l'articolo 2-bis e' abrogato. 
  2. Il decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.
346 e' abrogato. 
                               Art. 19 
 
 
             Semplificazione in materia di collocamento 
                         della gente di mare 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18  aprile  2006,  n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 7, il comma 4 e' abrogato; 
  b) all'articolo 8, il comma 1 e' abrogato; 
  c) l'articolo 10 e' abrogato; 
  d)  all'articolo  8,  comma  2,  primo  periodo,  dopo  le  parole:
«qualifiche professionali  del  personale  marittimo  ed  i  relativi
requisiti minimi» sono inserite le seguenti: «in raccordo con  quanto
previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalla  sua
normativa di attuazione». 
  2. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di cui  all'articolo  16,  comma  2,  si  provvede  ad  apportare  le
opportune modificazioni  al  modello  «BCNL»  e  al  modello  «scheda
anagrafico-professionale». 

Capo III

Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro

                               Art. 20 
 
 
      Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 
  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Nei confronti dei  lavoratori  che  effettuano  prestazioni  di
lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente  decreto  e  le
altre norme speciali vigenti in materia  di  tutela  della  salute  e
sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la  prestazione
sia svolta a favore di un committente imprenditore o  professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni  di  cui
all'articolo  21.  Sono  comunque  esclusi  dall'applicazione   delle
disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme  speciali
vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei  lavoratori
i  piccoli  lavori  domestici  a  carattere  straordinario,  compresi
l'insegnamento privato supplementare e  l'assistenza  domiciliare  ai
bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»; 
  2) al comma 12-bis, le parole «dei soggetti che prestano la propria
attivita', spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso  di
spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla
legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle  associazioni  sportive
dilettantistiche di cui alla  legge  16  dicembre  1991,  n.  398,  e
all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  successive
modificazioni,» sono sostituite dalle  seguenti:  «dei  soggetti  che
svolgono attivita' di volontariato in favore  delle  associazioni  di
promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.  383,  delle
associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16  dicembre
1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,
e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei
programmi internazionali di educazione non formale,»; 
    b) all'articolo 5: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Presso il Ministero della salute e' istituito il  Comitato  per
l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il
coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza  in  materia  di
salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato e' presieduto dal Ministro
della salute ed e' composto da: 
  a) il Direttore Generale della competente Direzione  Generale  e  i
Direttori dei competenti uffici del Ministero della salute; 
  b) due Direttori Generali delle competenti Direzioni  Generali  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
  c) il Direttore Centrale per la Prevenzione e la sicurezza  tecnica
del Dipartimento dei Vigili del fuoco e  del  soccorso  pubblico  del
Ministero dell'interno; 
  d) Il Direttore Generale della competente  Direzione  Generale  del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
  e) il Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza  delle
Regioni e delle Province autonome; 
  f) quattro rappresentanti delle  regioni  e  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano  individuati  per  un  quinquennio  in  sede  di
Conferenza delle regioni e delle province autonome.»; 
  2) al comma 4, le  parole  «obiettivi  di  cui  al  comma  2»  sono
sostituite dalle seguenti: «obiettivi di cui al comma 3»; 
  3) il comma 5 e' sostituito  dal  seguente:  «5.  Le  riunioni  del
Comitato si svolgono presso la sede del Ministero della  salute,  con
cadenza  temporale  e  modalita'   di   funzionamento   fissate   con
regolamento  interno,  da  adottare  a  maggioranza  qualificata.  Le
funzioni di segreteria sono svolte da personale del  Ministero  della
salute.». 
    c) all'articolo 6: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
istituita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: 
  a) un rappresentante del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali con funzioni di presidente; 
  b) un rappresentante del Ministero della salute; 
  c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
  d) un rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
  e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
  f) un rappresentante del Ministero della difesa, un  rappresentante
del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  un
rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il  Presidente
della Commissione, ravvisando profili  di  specifica  competenza,  ne
disponga la convocazione; 
  g) sei rappresentanti delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  h)  sei  esperti  designati  delle  organizzazioni  sindacali   dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
  i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei  datori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
  l) tre  esperti  in  medicina  del  lavoro,  igiene  industriale  e
impiantistica industriale; 
  m) un rappresentante dell'ANMIL.». 
      2) al comma 2, dopo le parole «con  particolare  riferimento  a
quelle relative» sono  inserite  le  seguenti:  «alle  differenze  di
genere e a quelle relative»; 
      3) al comma 5, e' aggiunto il seguente  periodo:  «Con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare  entro
60  giorni  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione, sono individuati  le  modalita'  e  i  termini  per  la
designazione e l'individuazione dei componenti di  cui  al  comma  1,
lettere g), h), i) e l)»; 
      4) al comma 6, le parole «Ministero del lavoro, della salute  e
delle politiche sociali», sono sostituite dalle seguenti:  «Ministero
del lavoro e delle politiche sociali»; 
      5) al comma 8: 
  5.1 alla lettera f), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione procede al monitoraggio dell'applicazione delle  suddette
procedure al fine di un'eventuale rielaborazione delle medesime.»; 
  5.2 alla lettera g),  le  parole  «discutere  in  ordine  ai»  sono
sostituite dalle seguenti: «elaborare i»; 
  5.3 alla lettera m), e' inserito, in fine, il seguente periodo: «La
Commissione  monitora  ed   eventualmente   rielabora   le   suddette
procedure, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del  decreto  con  il
quale sono stati recepiti i modelli semplificati  per  l'adozione  ed
efficace attuazione dei modelli di organizzazione  e  gestione  della
sicurezza nelle piccole e medie imprese.»; 
  5.4 alla lettera m-quater) e' aggiunto infine il seguente  periodo:
«La Commissione monitora l'applicazione  delle  suddette  indicazioni
metodologiche al fine di  verificare  l'efficacia  della  metodologia
individuata, anche per eventuali integrazioni alla medesima.». 
  d) all'articolo 12, comma  1,  le  parole:  «e  gli  enti  pubblici
nazionali,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  gli  enti  pubblici
nazionali, le regioni e le province autonome,»; 
  e) all'articolo 28, dopo il comma 3-bis e'  inserito  il  seguente:
«3-ter. Ai fini della valutazione di cui al comma 1,  l'Inail,  anche
in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite  del
Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui  all'articolo
2, comma 1, lettera  ee),  rende  disponibili  al  datore  di  lavoro
strumenti tecnici e specialistici per la  riduzione  dei  livelli  di
rischio. L'Inail e le aziende sanitarie locali svolgono  la  predetta
attivita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.»; 
  f) all'articolo 29, il comma 6-quater e' sostituito  dal  seguente:
«6-quater. Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva
permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati
strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive
Risk Assessment)»; 
  g) all'articolo 34 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) il comma 1-bis e' abrogato; 
  2) al  comma  2-bis  le  parole:  «di  cui  al  comma  1-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di primo soccorso nonche' di  prevenzione
incendi e di evacuazione»; 
    h) all'articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed»
sono soppresse; 
    i) all'articolo 55 dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: 
  «6-bis.  In  caso  di  violazione   delle   disposizioni   previste
dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37,  commi  1,
7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a piu' di cinque  lavoratori
gli importi della sanzione sono  raddoppiati,  se  la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci lavoratori gli importi della sanzione  sono
triplicati.»; 
    l) all'articolo 69, comma 1, lettera  e),  dopo  le  parole:  «il
lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura  di  lavoro»  sono
inserite le seguenti: «o il datore di lavoro che ne fa uso»; 
    m) dopo l'articolo 73 e' inserito il seguente: 
  «Art.  73-bis  (Abilitazione  alla  conduzione  dei  generatori  di
vapore). - 1. All'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133, e' soppressa la voce n. 294, relativa alla legge 16 giugno 1927,
n. 1132 e riprendono vigore le disposizioni del regio decreto-legge 9
luglio 1926, n. 1331, convertito, con modificazioni, dalla  legge  16
giugno 1927, n. 1132, nel testo vigente alla data del 24 giugno 2008. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali
sono disciplinati  i  gradi  dei  certificati  di  abilitazione  alla
conduzione dei generatori di vapore,  i  requisiti  per  l'ammissione
agli esami, le modalita' di svolgimento delle prove e di  rilascio  e
rinnovo dei  certificati.  Con  il  medesimo  decreto  e',  altresi',
determinata l'equipollenza dei certificati e dei titoli rilasciati in
base alla normativa vigente. 
  3.  Fino  all'emanazione  del   predetto   decreto,   resta   ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 1°  marzo  1974,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1974, n. 99, cosi' come  modificato  dal
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 febbraio
1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1979, n. 74.»; 
    n) all'articolo 87 sono apportate le seguenti modificazioni: 
  1) al comma 2, lettera e), le parole: «80, comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «80, comma 1»; 
  2) al comma 3, lettera d), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis»; 
  3) al comma 4, lettera b), le parole: «del comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «del comma 3»; 
  4) al comma  6,  le  parole:  «ai  luoghi»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «alle attrezzature» e le parole: «e' considerata una  unica
violazione ed e' punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b)»
sono sostituite dalle seguenti: «e' considerata una unica violazione,
penale o amministrativa a seconda della natura dell'illecito,  ed  e'
punita  con  la  pena  o  la   sanzione   amministrativa   pecuniaria
rispettivamente previste dal comma 3, alinea, o dal comma 4, alinea»; 
  o) all'articolo 98, comma 3, sono inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: «L'allegato  XIV  e'  aggiornato  con  accordo  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'allegato
XIV,  solo  per  il  modulo  giuridico  (28  ore),  e  i   corsi   di
aggiornamento possono svolgersi in modalita' e-learning nel  rispetto
di quanto previsto dall'allegato I dell'Accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato  per  la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2.»; 
  p) all'articolo 190, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
  «L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e  impianti
puo' essere stimata  in  fase  preventiva  facendo  riferimento  alle
banche  dati  sul  rumore  approvate  dalla  Commissione   consultiva
permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui
si e' fatto riferimento.». 
                               Art. 21 
 
Semplificazioni in materia di  adempimenti  formali  concernenti  gli
  infortuni sul lavoro e le malattie professionali 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno  1965,  n.
1124, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 28, terzo comma,il secondo  periodo  e'  sostituito
dai seguenti: «Entro il 31  dicembre  l'Istituto  assicuratore  rende
disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari  per  il
calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio
sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da  emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui
al secondo periodo.»; 
  b) all'articolo 53: 
  1) al primo comma, secondo  periodo,  le  parole:  «da  certificato
medico»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dei   riferimenti   al
certificato medico gia' trasmesso all'Istituto assicuratore  per  via
telematica  direttamente  dal  medico  o  dalla  struttura  sanitaria
competente al rilascio» e il terzo periodo e' soppresso; 
  2) al quarto comma, primo periodo,  dopo  le  parole:  «certificato
medico»  sono   inserite   le   seguenti:   «trasmesso   all'Istituto
assicuratore, per via telematica, direttamente  dal  medico  o  dalla
struttura  sanitaria  competente  al  rilascio,  nel  rispetto  delle
relative disposizioni,»; 
  3) al quinto comma le parole:  «corredata  da  certificato  medico»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «corredata  dei  riferimenti   al
certificato medico gia' trasmesso  per  via  telematica  al  predetto
Istituto  direttamente  dal  medico  o  dalla   struttura   sanitaria
competente al rilascio» e il quarto periodo e' soppresso; 
  4) al settimo comma le parole: «, che deve corredare la denuncia di
infortunio,» sono soppresse, la  parola  «rilasciato»  e'  sostituita
dalle seguenti: «trasmesso, per via  telematica  nel  rispetto  delle
relative disposizioni, all'Istituto assicuratore» e dopo  le  parole:
«primo  approdo»  sono  inserite  le  seguenti:  «o  dalla  struttura
sanitaria competente al rilascio»; 
  5) dopo il settimo comma, sono inseriti i seguenti: 
  «Qualunque medico  presti  la  prima  assistenza  a  un  lavoratore
infortunato  sul  lavoro  o  affetto  da  malattia  professionale  e'
obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia
di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente  per  via
telematica all'Istituto assicuratore. 
  Ogni  certificato  di  infortunio  sul   lavoro   o   di   malattia
professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica
all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla  struttura
sanitaria  competente   al   rilascio,   contestualmente   alla   sua
compilazione. 
  La trasmissione per via telematica del  certificato  di  infortunio
sul lavoro o di malattia professionale, di  cui  ai  commi  ottavo  e
nono,  e'  effettuata  utilizzando  i  servizi  telematici  messi   a
disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle  certificazioni
sono resi disponibili telematicamente dall'istituto  assicuratore  ai
soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita'  telematica,
nel rispetto delle disposizioni di  cui  al  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»; 
    c) all'articolo 54: 
  1) al primo comma, le parole: «che abbia per conseguenza la morte o
l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni» sono sostituite  dalle
seguenti: «mortale o con prognosi superiore a trenta giorni»; 
  2) il quinto comma e' sostituito dal seguente: «Per  il  datore  di
lavoro soggetto agli obblighi del presente titolo,  l'adempimento  di
cui al primo  comma  si  intende  assolto  con  l'invio  all'Istituto
assicuratore della denuncia di infortunio di cui all'articolo 53  con
modalita' telematica. Ai fini degli adempimenti di  cui  al  presente
articolo, l'Istituto assicuratore mette a disposizione,  mediante  la
cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  i  dati  relativi  alle
denunce degli infortuni mortali o con  prognosi  superiore  a  trenta
giorni.»; 
    d) all'articolo 56: 
  1)  il  primo  comma  e'  sostituito  dal   seguente:   «L'Istituto
assicuratore  mette  a   disposizione,   mediante   la   cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, i dati relativi alle  denunce  degli
infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.»; 
  2) al secondo comma, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel piu'
breve tempo possibile, e in ogni  caso  entro  quattro  giorni  dalla
disponibilita' dei dati con le modalita' di cui al  primo  comma,  la
direzione territoriale del lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro
competente per territorio o i  corrispondenti  uffici  della  regione
siciliana  e  delle  Province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano,
procedono, su richiesta del lavoratore infortunato, di un  superstite
o  dell'Istituto  assicuratore,  ad  una   inchiesta   ai   fini   di
accertare:»; 
  3) il  terzo  comma  e'  sostituito  dal  seguente:  «La  direzione
territoriale del lavoro - settore ispezione del lavoro competente per
territorio o i corrispondenti uffici della regione siciliana e  delle
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  qualora  lo  ritengano
necessario ovvero ne siano  richiesti  dall'Istituto  assicuratore  o
dall'infortunato o dai  suoi  superstiti,  eseguono  l'inchiesta  sul
luogo dell'infortunio.»; 
  4) al quarto comma, le  parole:  «alla  direzione  provinciale  del
lavoro  -  settore  ispezione  del  lavoro»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «alla direzione territoriale del lavoro - settore ispezione
del lavoro competente per territorio o ai corrispondenti uffici della
regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano». 
    e) all'articolo 238: 
  1) al secondo comma,  dopo  le  parole:  «Detto  certificato»  sono
inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo  25  del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,» e le parole:  «esso  e'
compilato secondo un modulo speciale e portante un talloncino per  la
ricevuta, approvato dal  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale e da quello per  le  poste  e  le  telecomunicazioni  sentito
l'Istituto assicuratore. Questo ha cura di fornire periodicamente  ed
in numero sufficiente i detti  moduli  ai  medici,  ai  Comuni,  agli
ospedali ed agli uffici postali della circoscrizione  e,  occorrendo,
anche agli esercenti le aziende» sono sostituite dalle  seguenti:  «e
deve essere trasmesso all'Istituto assicuratore  per  via  telematica
direttamente dal medico o dalla  struttura  sanitaria  competente  al
rilascio»; 
  2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Il datore di  lavoro
deve fornire all'Istituto assicuratore tutte  le  notizie  necessarie
per l'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma.»; 
  3) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «La trasmissione per
via telematica del certificato di cui al secondo comma e'  effettuata
utilizzando i servizi telematici messi a  disposizione  dall'Istituto
assicuratore. I  dati  delle  certificazioni  sono  resi  disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai  soggetti  obbligati  a
effettuare la denuncia in modalita' telematica,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e
successive modificazioni.»; 
  4) i commi quinto e sesto sono abrogati; 
    f)  all'articolo  251,  dopo  il  primo  comma,  e'  inserito  il
seguente:  «I  dati  delle  certificazioni  sono   resi   disponibili
telematicamente dall'istituto assicuratore ai  soggetti  obbligati  a
effettuare la denuncia in modalita' telematica,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e
successive modificazioni.». 
  2. Le modificazioni di cui al comma 1, lettere b), c),  d),  e)  ed
f), hanno efficacia a decorrere dal centottantesimo giorno successivo
alla  data  di  entrata   in   vigore   del   presente   decreto   e,
contestualmente, sono abrogati i commi 6 e  7  dell'articolo  32  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  3. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione  per  via
telematica del certificato di malattia professionale, ai sensi  degli
articoli 53 e 251 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
giugno 1965, n.  1124,  come  modificati  dal  presente  decreto,  si
intende assolto, per le malattie professionali  indicate  nell'elenco
di cui all'articolo 139 del decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 1124 del 1965, l'obbligo di trasmissione della denuncia di cui  al
medesimo  articolo  139  ai  fini  dell'alimentazione  del   Registro
Nazionale delle malattie causate dal lavoro ovvero ad esso correlate,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 23  febbraio
2000, n. 38. 
  4. A decorrere dal  novantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del  presente  decreto,  e'  abolito  l'obbligo  di
tenuta del registro infortuni. 
  5.  Agli   adempimenti   derivanti   dal   presente   articolo   le
amministrazioni  competenti  provvedono   con   le   risorse   umane,
strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione  vigente  e
comunque  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 

Capo IV

Revisione del regime delle sanzioni

                               Art. 22 
 
 
          Modifica di disposizioni sanzionatorie in materia 
                  di lavoro e legislazione sociale 
 
  1. All'articolo 3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e
successive modificazioni, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
  «3. Ferma restando  l'applicazione  delle  sanzioni  gia'  previste
dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori
subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola
esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la
sanzione amministrativa pecuniaria: 
  a) da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in
caso di impiego del lavoratore sino  a  trenta  giorni  di  effettivo
lavoro; 
  b) da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun  lavoratore  irregolare,
in caso di impiego del lavoratore  da  trentuno  e  sino  a  sessanta
giorni di effettivo lavoro; 
  c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun  lavoratore  irregolare,
in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di  effettivo
lavoro. 
  3-bis. In relazione alla  violazione  di  cui  al  comma  3,  fatta
eccezione per le ipotesi di cui al comma 3-quater, trova applicazione
la  procedura  di  diffida  di  cui  all'articolo  13   del   decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. 
  3-ter. Nel caso di cui al  comma  3-bis,  la  diffida  prevede,  in
relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso  il  datore
di lavoro e fatta  salva  l'ipotesi  in  cui  risultino  regolarmente
occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di  un
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a  tempo
parziale  con  riduzione  dell'orario  di  lavoro  non  superiore  al
cinquanta per cento dell'orario a tempo  pieno,  o  con  contratto  a
tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonche'
il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale
ipotesi, la prova della avvenuta  regolarizzazione  e  del  pagamento
delle  sanzioni  e  dei  contributi  e  premi  previsti,   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e' fornita entro il termine di centoventi giorni dalla  notifica
del relativo verbale. 
  3-quater. Le sanzioni sono aumentate del venti per cento in caso di
impiego di lavoratori stranieri ai sensi dell'articolo 22, comma  12,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o di minori  in  eta'
non lavorativa. 
  3-quinquies. In caso di irrogazione della sanzione di cui al  comma
3, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 19, commi
2 e 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche'  le
sanzioni di cui all'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133.». 
  2. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.
145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.
9, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) la lettera b) e' abrogata; 
  b) alla lettera d), l'alinea e' sostituito  dal  seguente:  «d)  il
trenta per cento dell'importo delle sanzioni  amministrative  di  cui
all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e  successive
modificazioni, nonche' delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14,
comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b), del decreto legislativo 9
aprile 2008,  n.  81,  e  successive  modificazioni,  ed  i  maggiori
introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera
c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio  dello
Stato per essere riassegnati:». 
  3. I maggiori introiti  derivanti  dall'incremento  delle  sanzioni
amministrative e delle somme aggiuntive, previsto  dall'articolo  14,
comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 145  del  2013,  nel  testo
vigente prima della data di entrata in vigore del  presente  decreto,
con riferimento alle violazioni commesse prima della  predetta  data,
continuano ad essere versati ad apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnati alle destinazioni di  cui
all'articolo 14, comma 1, lettera  d),  n.  1)  e  2),  del  medesimo
decreto-legge. 
  4. All'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 4, lettera c), le parole «1.950 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «2.000 euro» e le parole «3.250 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»; 
  b) al comma 5, lettera b), le parole «3.250 euro»  sono  sostituite
dalle seguenti: «3.200 euro»; 
  c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre
condizioni di cui ai commi 4 e 5,  la  revoca  e'  altresi'  concessa
subordinatamente al pagamento del venticinque per cento  della  somma
aggiuntiva dovuta.  L'importo  residuo,  maggiorato  del  cinque  per
cento,  e'  versato  entro  sei  mesi  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento
parziale dell'importo residuo entro detto termine,  il  provvedimento
di accoglimento dell'istanza di cui  al  presente  comma  costituisce
titolo esecutivo per l'importo non versato.». 
  5. All'articolo 39  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  il
comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui  ai  commi  1,  2  e  3  che  determina
differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali e' punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se  la
violazione si riferisce a piu'  di  cinque  lavoratori  ovvero  a  un
periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000  euro.  Se
la violazione si riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  a  un
periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro.
Ai fini del primo periodo, la  nozione  di  omessa  registrazione  si
riferisce alle scritture complessivamente  omesse  e  non  a  ciascun
singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di  infedele
registrazione si riferisce alle scritturazioni dei  dati  di  cui  ai
commi 1  e  2  diverse  rispetto  alla  qualita'  o  quantita'  della
prestazione   lavorativa   effettivamente   resa   o    alle    somme
effettivamente erogate.  La  mancata  conservazione  per  il  termine
previsto dal decreto di cui al comma 4  e'  punita  con  la  sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni amministrative di  cui  al  presente  comma  provvedono  gli
organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di  lavoro
e previdenza. Autorita' competente a ricevere il  rapporto  ai  sensi
dell'articolo 17  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e'  la
Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.». 
  6. All'articolo 82 del decreto del Presidente della  Repubblica  30
maggio 1955, n. 797, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  datore  di  lavoro  che  non  provvede,  se   tenutovi,   alla
corresponsione degli assegni e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a  piu'
di cinque lavoratori ovvero a un periodo  superiore  a  sei  mesi  la
sanzione va da 1.500 a 9.000 euro. Se la violazione  si  riferisce  a
piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici  mesi
la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro». 
  7. All'articolo 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, il primo  comma
e' sostituito dal seguente: 
  «Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  mancata  o
ritardata  consegna  al  lavoratore  del  prospetto  di  paga,  o  di
omissione  o  inesattezza  nelle  registrazioni  apposte   su   detto
prospetto  paga,  si  applica  al  datore  di  lavoro   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da 150 a 900  euro.  Se  la  violazione  si
riferisce a piu' di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a
sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600  euro.  Se  la  violazione  si
riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore  a
dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Nell'ipotesi in cui
il datore di lavoro  adempia  agli  obblighi  di  cui  agli  articoli
precedenti attraverso  la  consegna  al  lavoratore  di  copia  delle
scritturazioni  effettuate  nel  libro  unico  del  lavoro,  non   si
applicano le sanzioni di cui al presente articolo  ed  il  datore  di
lavoro e' sanzionabile  esclusivamente  ai  sensi  dell'articolo  39,
comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni.». 

Titolo II
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunita'
Capo I
Disposizioni in materia di rapporto di lavoro

                               Art. 23 
 
Modifiche all'articolo 4  della  legge  20  maggio  1970,  n.  300  e
  all'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
  1. L'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n.  300  e'  sostituito
dal seguente: 
  «Art. 4 (Impianti audiovisivi e altri strumenti  di  controllo).  -
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti  dai  quali  derivi
anche la possibilita' di  controllo  a  distanza  dell'attivita'  dei
lavoratori  possono  essere  impiegati  esclusivamente  per  esigenze
organizzative e produttive, per la sicurezza  del  lavoro  e  per  la
tutela del patrimonio aziendale e possono  essere  installati  previo
accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale  unitaria
o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel  caso
di imprese con unita' produttive ubicate in  diverse  province  della
stessa regione ovvero in  piu'  regioni,  tale  accordo  puo'  essere
stipulato  dalle   associazioni   sindacali   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano  nazionale.  In  mancanza  di  accordo  gli
impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono  essere
installati previa autorizzazione  della  Direzione  territoriale  del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con  unita'  produttive
dislocate negli ambiti di competenza di piu'  Direzioni  territoriali
del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli  strumenti
utilizzati dal lavoratore per rendere  la  prestazione  lavorativa  e
agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 
  3.  Le  informazioni  raccolte  ai  sensi  dei  commi  1  e  2 sono
utilizzabili a  tutti  i  fini  connessi  al  rapporto  di  lavoro  a
condizione che sia data al  lavoratore  adeguata  informazione  delle
modalita' d'uso degli strumenti e di effettuazione  dei  controlli  e
nel rispetto di quanto disposto dal  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196.». 
  2. L'articolo 171 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  171  (Altre  fattispecie).  -   1.   La   violazione   delle
disposizioni di cui  all'articolo  113  e  all'articolo  4,  primo  e
secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e' punita  con  le
sanzioni di cui all'articolo 38 della legge n. 300 del 1970.». 
                               Art. 24 
 
 
                  Cessione dei riposi e delle ferie 
 
  1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8  aprile
2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e
le ferie da loro  maturati  ai  lavoratori  dipendenti  dallo  stesso
datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di  assistere
i  figli  minori  che  per  le  particolari  condizioni   di   salute
necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo
le modalita'  stabilite  dai  contratti  collettivi  stipulati  dalle
associazioni  sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. 
                               Art. 25 
 
 
                    Esenzioni dalla reperibilita' 
 
  1. All'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12  settembre  1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre  1983,
n. 638, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con  il  medesimo
decreto  sono  stabilite  le  esenzioni  dalla  reperibilita'  per  i
lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati». 
                               Art. 26 
 
 
           Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale 
 
  1. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma  4,  del
decreto  legislativo  26   marzo   2001,   n.   151,   e   successive
modificazioni,  le  dimissioni  e  la  risoluzione  consensuale   del
rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia,  esclusivamente
con modalita' telematiche su appositi  moduli  resi  disponibili  dal
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  attraverso  il  sito
www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro  e  alla  Direzione
territoriale del lavoro competente con le modalita'  individuate  con
il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  cui
al comma 3. 
  2. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di  cui
al comma 1 il lavoratore ha la facolta' di revocare le  dimissioni  e
la risoluzione consensuale con le medesime modalita'. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
da emanare entro 90 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente   decreto   legislativo,   sono   stabiliti   i   dati    di
identificazione del rapporto di lavoro da cui si intende  recedere  o
che si intende risolvere, i dati di  identificazione  del  datore  di
lavoro e del lavoratore, le modalita'  di  trasmissione  nonche'  gli
standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. 
  4. La trasmissione dei moduli di cui al comma 1 puo' avvenire anche
per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali  nonche'
degli enti bilaterali e delle commissioni di  certificazione  di  cui
agli articoli 2, comma 1, lettera  h),  e  articolo  76  del  decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, il datore  di  lavoro  che
alteri i moduli  di  cui  al  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa  da  euro  5.000  ad  euro  30.000.  L'accertamento  e
l'irrogazione della  sanzione  sono  di  competenza  delle  Direzioni
territoriali del lavoro. Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato. 
  7. I commi da 1 a 4 non sono applicabili al lavoro domestico e  nel
caso in cui le dimissioni o la risoluzione  consensuale  intervengono
nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice  civile
o avanti alle commissioni di certificazione di  cui  all'articolo  76
del decreto legislativo n. 276 del 2003. 
  8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione
a far data dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma  3  e  dalla  medesima  data  sono
abrogati i commi da 17 a 23-bis dell'articolo 4 della legge 28 giugno
2012, n. 92. 

Capo II

Disposizioni in materia di pari opportunita'

                               Art. 27 
 
 
       Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  le  espressioni
«provinciali»  e  «provinciale»  ovunque  ricorrono  sono  sostituite
rispettivamente dalle seguenti: «delle citta' metropolitane  e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56»  e  «della
citta' metropolitana e dell'ente di area vasta di cui  alla  legge  7
aprile 2014, n. 56». 
                               Art. 28 
 
 
                       Modifica all'articolo 8 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.  198,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, lettera e), dopo le parole  «pari  opportunita'  nel
lavoro», sono inserite le seguenti: «che ne abbiano fatto richiesta»; 
  b) al comma 2-bis, dopo le parole «Le designazioni di cui al comma»
sono inserite le parole: «2»; 
  c) al comma 3: 
  1) alla lettera a), le parole: «sei esperti» sono  sostitute  dalle
seguenti: «tre esperti»; 
  2)  la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «b)  quattro
rappresentanti,  rispettivamente,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Dipartimento della funzione pubblica, del Dipartimento
per le pari opportunita' e del Dipartimento per  le  politiche  della
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;»; 
      3)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  «c)  tre
rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in
rappresentanza delle Direzioni generali della tutela delle condizioni
di lavoro e delle relazioni industriali, per le politiche  attive,  i
servizi per  il  lavoro  e  la  formazione,  per  l'inclusione  e  le
politiche sociali;»; 
      4) la lettera c-bis e' soppressa. 
  2. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi  di  parita'
di trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici gia' costituito  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo  continua  ad   operare   nell'attuale
composizione fino alla naturale scadenza. 
                               Art. 29 
 
 
                       Modifica all'articolo 9 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 9, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,
il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il  Comitato  delibera  in
ordine al proprio funzionamento e,  per  lo  svolgimento  dei  propri
compiti, puo' costituire specifici gruppi di lavoro.». 
                               Art. 30 
 
 
                      Modifica dell'articolo 10 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.198  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Compiti del Comitato).  -  1.  Il  Comitato  adotta  ogni
iniziativa  utile,  nell'ambito  delle  competenze  statali,  per  il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 8, comma  1,  e  in
particolare: 
  a)   formula   proposte   sulle   questioni    generali    relative
all'attuazione  degli  obiettivi   della   parita'   e   delle   pari
opportunita', nonche' per lo  sviluppo  e  il  perfezionamento  della
legislazione vigente che  direttamente  incide  sulle  condizioni  di
lavoro delle donne; 
  b) informa e sensibilizza l'opinione pubblica sulla  necessita'  di
promuovere le pari opportunita' per le donne nella formazione e nella
vita lavorativa; 
  c) formula, entro il mese di febbraio di ogni anno,  gli  indirizzi
in materia di promozione delle pari opportunita'  per  le  iniziative
del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  da  programmare
nell'anno finanziario successivo, indicando obiettivi e tipologie  di
progetti di azioni positive che intende  promuovere.  Sulla  base  di
tali indirizzi il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
pubblica apposito bando  di  finanziamento  dei  progetti  di  azione
positiva; 
  d) partecipa attraverso propri rappresentanti alla  commissione  di
valutazione dei progetti di azione positiva. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi  entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
definiti la composizione della commissione, i criteri di  valutazione
dei progetti e di erogazione dei finanziamenti, nonche' le  modalita'
di svolgimento  delle  attivita'  di  monitoraggio  e  controllo  dei
progetti  approvati.  Ai  componenti  della  commissione   non   sono
corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o  altri  emolumenti
comunque denominati; 
  e) collabora, su richiesta, alla stesura di codici di comportamento
diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parita' e a
individuare le manifestazioni anche indirette delle discriminazioni; 
  f) verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente  in
materia di parita'; 
  g) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le parti sociali,
al fine di promuovere la  parita'  di  trattamento,  avvalendosi  dei
risultati dei monitoraggi  effettuati  sulle  prassi  nei  luoghi  di
lavoro,  nell'accesso  al  lavoro,  alla  formazione   e   promozione
professionale,  nonche'  sui  contratti  collettivi,  sui  codici  di
comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone prassi; 
  h)  propone   soluzioni   alle   controversie   collettive,   anche
indirizzando gli interessati all'adozione di azioni positive  per  la
rimozione  delle  discriminazioni  pregresse  o  di   situazioni   di
squilibrio nella posizione di uomini e donne in relazione allo  stato
delle assunzioni, della formazione e della promozione  professionale,
delle condizioni di lavoro e retributive; 
  i) elabora iniziative per favorire il dialogo con le organizzazioni
non governative che hanno un legittimo interesse a  contribuire  alla
lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e
nell'impiego; 
  l) puo' richiedere alle Direzioni interregionali e territoriali del
lavoro di acquisire presso i  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla
situazione occupazionale maschile  e  femminile,  in  relazione  allo
stato  delle  assunzioni,  della  formazione   e   della   promozione
professionale; 
  m) promuove una adeguata rappresentanza di  donne  negli  organismi
pubblici nazionali  e  locali  competenti  in  materia  di  lavoro  e
formazione professionale; 
  n) provvede  allo  scambio  di  informazioni  disponibili  con  gli
organismi europei corrispondenti in materia di parita'  fra  donne  e
uomini nell'occupazione e nell'impiego; 
  o) promuove la rimozione, anche attraverso azioni  positive,  degli
ostacoli  che  limitano  l'uguaglianza  tra  uomo   e   donna   nella
progressione professionale e di carriera, lo sviluppo di  misure  per
il reinserimento della donna lavoratrice dopo la maternita', la  piu'
ampia diffusione del lavoro a tempo parziale e degli altri  strumenti
di flessibilita' a livello  aziendale  che  consentano  una  migliore
conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari; 
  p) svolge le attivita' di monitoraggio  e  controllo  dei  progetti
gia'  approvati,  verificandone  la  corretta  attuazione  e  l'esito
finale.». 
                               Art. 31 
 
 
                      Modifica all'articolo 12 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.198
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le  consigliere  e  i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  effettivi
e supplenti, sono nominati con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle  citta'
metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di
cui all'articolo 13, comma 1, e previo espletamento di una  procedura
di valutazione comparativa.»; 
  b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In  caso  di  mancata
designazione  delle  consigliere  e  dei   consiglieri   di   parita'
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area  vasta  di
cui alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56  entro  i  sessanta  giorni
successivi alla scadenza  del  mandato  o  in  caso  di  designazione
effettuata in assenza dei requisiti richiesti dall'articolo 13, comma
1, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nei  trenta
giorni successivi, indice una procedura di  valutazione  comparativa,
nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 13, comma 1, di durata
non  superiore,  complessivamente,  ai  90  giorni  successivi   alla
scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.»; 
  c) Al comma 5, le parole «nella Gazzetta Ufficiale» sono sostituite
dalle seguenti: «sul sito internet del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali www.lavoro.gov.it.». 
                               Art. 32 
 
 
                      Modifica all'articolo 14 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 14 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Mandato).  -  1.  Il  mandato  delle  consigliere  e  dei
consiglieri di cui all'articolo 12,  effettivi  e  supplenti,  ha  la
durata di quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta. In  ogni
caso, per la determinazione della durata complessiva del  mandato  si
computano tutti  i  periodi  svolti  in  qualita'  di  consigliera  e
consigliere, sia effettivo che supplente, anche  non  continuativi  e
anche di durata inferiore a quattro anni. La procedura di rinnovo  si
svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere
e i consiglieri di parita' continuano a  svolgere  le  loro  funzioni
fino al completamento della procedura di cui all'articolo  12,  comma
4. Non si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.». 
                               Art. 33 
 
 
                      Modifica dell'articolo 15 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 15 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 15 (Compiti e funzioni). - 1. Le consigliere ed i consiglieri
di parita' intraprendono ogni  utile  iniziativa,  nell'ambito  delle
competenze dello Stato, ai fini del rispetto  del  principio  di  non
discriminazione  e  della  promozione  di   pari   opportunita'   per
lavoratori  e  lavoratrici,  svolgendo  in  particolare  i   seguenti
compiti: 
  a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere,  anche  in
collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali  del
lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali  e  di  garanzia
contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
nella  formazione  professionale,  ivi   compresa   la   progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro  compresa  la
retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252; 
  b) promozione di progetti  di  azioni  positive,  anche  attraverso
l'individuazione  delle  risorse  dell'Unione  europea,  nazionali  e
locali finalizzate allo scopo; 
  c) promozione della coerenza della programmazione  delle  politiche
di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione  europea
e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita'; 
  d) promozione delle  politiche  di  pari  opportunita'  nell'ambito
delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; 
  e) collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali
del lavoro al fine di rilevare  l'esistenza  delle  violazioni  della
normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia  contro
le discriminazioni,  anche  mediante  la  progettazione  di  appositi
pacchetti formativi; 
  f) diffusione della conoscenza e dello scambio di  buone  prassi  e
attivita' di informazione e formazione culturale sui  problemi  delle
pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione; 
  g) collegamento e collaborazione con i competenti assessorati e con
gli organismi di parita' degli enti locali. 
  2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito  delle  proprie
competenze, determina le priorita'  d'intervento  e  i  programmi  di
azione, nel rispetto della programmazione annuale  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma  1
e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali,  inchieste
indipendenti  in  materia  di  discriminazioni  sul  lavoro  e   puo'
pubblicare relazioni indipendenti e  raccomandazioni  in  materia  di
discriminazioni sul lavoro. 
  3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano
ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui
al regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17  dicembre  2013.  Le  consigliere  e  i  consiglieri
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono
inoltre componenti delle commissioni di  parita'  del  corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che
svolgono  funzioni  analoghe.  La  consigliera   o   il   consigliere
nazionale, o in sua sostituzione la  supplente  o  il  supplente,  e'
componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8. 
  4. Le regioni forniscono alle  consigliere  ed  ai  consiglieri  di
parita'  il  supporto  tecnico  necessario:   alla   rilevazione   di
situazioni  di  squilibrio  di  genere;  all'elaborazione  dei   dati
contenuti  nei  rapporti  sulla  situazione  del  personale  di   cui
all'articolo 46; alla promozione e alla  realizzazione  di  piani  di
formazione  e  riqualificazione  professionale;  alla  promozione  di
progetti di azioni positive. 
  5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita',  le
Direzioni interregionali e territoriali del lavoro,  territorialmente
competenti, acquisiscono nei  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla
situazione occupazionale maschile  e  femminile,  in  relazione  allo
stato delle assunzioni, della formazione e promozione  professionale,
delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione  del
rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile,  anche  in  base  a
specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. 
  6.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  consigliere  ed  i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di  indicazioni
fornite dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  agli
organi che hanno provveduto  alla  designazione  e  alla  nomina.  La
consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla
presentazione del rapporto o  vi  abbia  provveduto  con  un  ritardo
superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento  adottato,
su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione,  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o  il  consigliere
nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al
comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita'  e  su
quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo  19.  Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6  in  caso  di
mancata o ritardata presentazione del rapporto.». 
                               Art. 34 
 
 
                      Modifica dell'articolo 16 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 16 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 16 (Sede e attrezzature). - 1. L'ufficio delle consigliere  e
dei consiglieri di parita' regionali, delle  citta'  metropolitane  e
degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,  n.  56  e'
ubicato rispettivamente presso le regioni, le citta' metropolitane  e
gli enti di area vasta. L'ufficio della consigliera o del consigliere
nazionale di parita' e' ubicato presso  il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali. L'ufficio e' funzionalmente autonomo, dotato
del personale, delle apparecchiature e delle strutture  necessarie  e
idonee  allo  svolgimento  dei  suoi  compiti.   Il   personale,   la
strumentazione e le attrezzature necessari devono essere  prontamente
assegnati dagli enti presso cui  l'ufficio  e'  ubicato,  nell'ambito
delle risorse esistenti e a invarianza della spesa. 
  2.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   puo'
predisporre con gli enti territoriali,  nel  cui  ambito  operano  le
consigliere e i consiglieri di parita', convenzioni quadro allo scopo
di  definire  le  modalita'  di  organizzazione  e  di  funzionamento
dell'ufficio delle consigliere e dei consiglieri di parita',  nonche'
gli  indirizzi  generali  per  l'espletamento  dei  compiti  di   cui
all'articolo 15, comma 1, lettere b), c), d), e g).». 
                               Art. 35 
 
 
                   Modifica degli articoli 17 e 18 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. Gli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006,  n.
198, sono sostituiti dai seguenti: 
  «Art. 17 (Permessi).  -  1.  Le  consigliere  e  i  consiglieri  di
parita', nazionale e regionali, hanno diritto per  l'esercizio  delle
loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad  assentarsi
dal posto di lavoro  per  un  massimo  di  cinquanta  ore  lavorative
mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere e i  consiglieri
di parita' delle citta' metropolitane e degli  enti  territoriali  di
area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56  hanno  diritto  ad
assentarsi  dal  posto  di  lavoro  per  un  massimo  di  trenta  ore
lavorative  mensili  medie.  L'eventuale  retribuzione  dei  suddetti
permessi e' rimessa  alla  disponibilita'  finanziaria  dell'ente  di
pertinenza che, su richiesta, e' tenuto a  rimborsare  al  datore  di
lavoro quanto in  tal  caso  corrisposto  per  le  ore  di  effettiva
assenza. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi  dal  luogo
di lavoro di cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di
parita' devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno
tre  giorni  prima  dell'inizio  dell'assenza.  Le  consigliere  e  i
consiglieri di parita' supplenti hanno diritto ai permessi  solo  nei
casi in cui non ne usufruiscano le consigliere  e  i  consiglieri  di
parita' effettivi. 
  2. L'ente territoriale che  ha  proceduto  alla  designazione  puo'
attribuire, a proprio carico, alle consigliere e  ai  consiglieri  di
parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli  enti  di  area
vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,  che  siano  lavoratori
dipendenti,  lavoratori  autonomi  o   liberi   professionisti,   una
indennita' mensile, differenziata tra il ruolo di effettivo e  quello
di supplente, sulla base  di  criteri  determinati  dalla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n.  281.  Il  riconoscimento  della  predetta  indennita'  alle
consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e' limitato ai soli
periodi di effettivo esercizio della supplenza. 
  3. Alla consigliera  e  al  consigliere  nazionale  di  parita'  e'
attribuita un'indennita'  annua.  La  consigliera  e  il  consigliere
nazionale  di  parita',  ove  lavoratore  dipendente,   usufruiscono,
inoltre,  di  un  numero  massimo  di  permessi  non  retribuiti.  In
alternativa a quanto previsto dal primo e  dal  secondo  periodo,  la
consigliera e il consigliere nazionale di parita' possono  richiedere
il collocamento in aspettativa  non  retribuita  per  la  durata  del
mandato, percependo in tal caso un'indennita' complessiva annua.  Con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
stabiliti,  nei  limiti  delle  disponibilita'  del  Fondo   di   cui
all'articolo 18, i criteri e le modalita' per determinare  la  misura
dell'indennita' di cui al primo periodo, differenziata tra  il  ruolo
di effettivo e quello di supplente, il numero  massimo  dei  permessi
non retribuiti di cui al secondo periodo, i criteri  e  le  modalita'
per determinare la misura dell'indennita' complessiva di cui al terzo
periodo, le risorse destinate alle missioni  legate  all'espletamento
delle funzioni e le spese per le attivita' della  consigliera  o  del
consigliere nazionale di parita'.». 
  «Art. 18 (Fondo per l'attivita' delle Consigliere e dei consiglieri
nazionali  di  parita'). -  1.  Il  Fondo   per   l'attivita'   delle
consigliere e dei  consiglieri  di  parita'  nazionali,  effettivi  e
supplenti, e' alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47,  comma
1, lettera d), della legge  17  maggio  1999,  n.  144  e  successive
modificazioni. Il Fondo e' destinato a finanziare le  spese  relative
alle attivita' della  consigliera  o  del  consigliere  nazionale  di
parita', le spese per missioni, le spese  relative  al  pagamento  di
compensi per indennita', differenziati tra effettivi e  supplenti,  i
rimborsi  e  le  remunerazioni  dei  permessi  spettanti   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 1.». 
  2. Per l'anno 2015, alle spese di cui all'articolo 18  del  decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma  1  del
presente articolo, nel limite complessivo di 140.000  euro  per  tale
anno 2015, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  per  il
medesimo anno del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze
e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio. 
                               Art. 36 
 
 
                      Modifica dell'articolo 19 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 19 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 19 (Conferenza nazionale delle consigliere e dei  consiglieri
di parita'). - 1. La Conferenza nazionale  delle  consigliere  e  dei
consiglieri di parita',  che  comprende  tutte  le  consigliere  e  i
consiglieri, nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui  alla  legge  7  aprile  2014,  n.  56,  e'
coordinata dalla consigliera o dal consigliere nazionale di  parita',
in collaborazione con due consigliere o  consiglieri  di  parita'  in
rappresentanza rispettivamente delle  o  dei  consiglieri  regionali,
delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta. 
  2. La Conferenza opera al fine  di  rafforzare  le  funzioni  delle
consigliere e dei consiglieri di parita', di  accrescere  l'efficacia
della  loro  azione,  di  consentire  lo  scambio  di   informazioni,
esperienze e buone prassi. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per le pari opportunita' e il  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali promuovono iniziative volte  a  garantire  il
coordinamento  e  l'integrazione  degli   interventi   necessari   ad
assicurare l'effettivita' delle politiche di  promozione  delle  pari
opportunita' per i lavoratori e le lavoratrici. 
  3. Dallo svolgimento delle  attivita'  del  presente  articolo  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». 
                               Art. 37 
 
 
       Modifica al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198, dopo l'articolo 19
e' inserito il seguente: 
  «Art. 19-bis (Disposizione  transitoria).  -  1.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da  emanare  entro  90  giorni
dalla data di entrata in vigore  dei  provvedimenti  attuativi  della
legge 7 aprile 2014, n. 56, su proposta del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e del Ministro degli affari  regionali,  sono
individuate le citta' metropolitane e gli enti di area  vasta  presso
cui collocare le consigliere  e  i  consiglieri  di  parita'  per  lo
svolgimento dell'attivita' di supporto gia' espletata dalle province. 
  2. Fino alla effettiva costituzione dei nuovi enti territoriali, in
applicazione dell'articolo 1, comma 85, lettera  f),  della  legge  7
aprile 2014, n. 56,  le  consigliere  e  i  consiglieri  di  parita',
effettivi e supplenti, continuano a  svolgere  le  funzioni  che  non
possono essere in alcun modo interrotte. Le disposizioni del presente
capo si applicano alle consigliere e ai  consiglieri  di  parita'  in
carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai
fini della determinazione della durata dell'incarico  o  del  rinnovo
dello stesso, si computano anche i periodi gia' espletati in qualita'
di consigliera e consigliere di parita', sia effettivo che supplente,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.». 
                               Art. 38 
 
 
                      Modifica dell'articolo 20 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 20 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, sulla base delle informazioni fornite  dalle
Consigliere nazionale, regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta, nonche' delle indicazioni  fornite  dal  Comitato
nazionale di parita', acquisito il parere  del  Dipartimento  per  le
pari  opportunita',  presenta  al  Parlamento,  ogni  due  anni,  una
relazione contenente i risultati del  monitoraggio  sull'applicazione
della legislazione in materia di  parita'  e  pari  opportunita'  nel
lavoro e sulla  valutazione  degli  effetti  delle  disposizioni  del
presente decreto.». 
                               Art. 39 
 
 
                      Modifica all'articolo 39 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 39, comma 1,  del  decreto  legislativo  11  aprile
2006, n. 198, dopo le parole «di procedura civile» sono  aggiunte  le
seguenti: «o da altre disposizioni di legge». 
                               Art. 40 
 
 
                      Modifica all'articolo 43 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. All'articolo 43, comma 1,  del  decreto  legislativo  11  aprile
2006, n. 198, dopo le parole «comunque denominati,», sono inserite le
seguenti: «dai centri per l'impiego,». 
                               Art. 41 
 
 
                      Modifica dell'articolo 44 
           del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
 
  1. L'articolo 44 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 44 (Finanziamento). - 1. Entro il termine indicato nel  bando
di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  c),  i  datori  di  lavoro
pubblici e privati, le associazioni  e  le  organizzazioni  sindacali
nazionali e territoriali possono richiedere al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali  di  essere  ammessi  al  rimborso  totale  o
parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di  progetti  di
azioni positive presentati in base al medesimo bando. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sentita  la
commissione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera  d),  ammette  i
progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con  lo
stesso provvedimento, autorizza le relative spese.  L'attuazione  dei
progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due  mesi
dal rilascio dell'autorizzazione. 
  3. I progetti di azioni concordate dai  datori  di  lavoro  con  le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  sul
piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui  al
comma 1. 
  4.  L'accesso  ai  fondi   dell'Unione   europea   destinati   alla
realizzazione  di  programmi  o  progetti  di  azioni  positive,   ad
eccezione di quelli di cui all'articolo 45, e' subordinato al  parere
del Comitato di cui all'articolo 8.». 
                               Art. 42 
 
 
                       Modifiche e abrogazioni 
 
  1. All'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio  2008,  n.
85, convertito, con modificazioni, dalla legge  14  luglio  2008,  n.
121, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d)  l'espressione
del concerto in  sede  di  esercizio  delle  funzioni  di  competenza
statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali
dagli articoli 20 e 48 del codice delle pari opportunita' tra uomo  e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;». 
  2. L'articolo 11 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e'
abrogato. 

Titolo III

Disposizioni finali

                               Art. 43 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Testo ufficiale del D.Lgs 151/2015

Abbonati ad AmbienteSicurezza: 23 numero l'anno per essere sempre aggiornato a capire l'applicazione della normativa. Anche in solo formato digitale!

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome