REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO
PALERMO - GIOVEDÌ 1 GIUGNO 2006 - N. 27
SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

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Statuto del Comune di Ustica


Lo statuto del Comune di Ustica è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 9 luglio 1994. Successivamente sono state pubblicate delle modifiche ed integrazioni nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 2 settembre 1995.
Si pubblica, di seguito, il nuovo testo dello statuto del Comune di Ustica approvato dal consiglio comunale con delibera n. 17 del 22 marzo 2006.
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.  1
Autonomia comunitaria e sussidiarietà del Comune

1.  Il Comune di Ustica è un ente locale autonomo secondo i principi fissati dall'ordinamento giuridico italiano ed europeo, rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
2.  Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato o della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
3.  Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali, dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
4.  Il Comune, nel rispetto della sua autonomia, ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri enti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
Art.  2
Autonomia statutaria

1.  Lo statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione del Comune, in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, l'assetto fondamentale dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione tra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
Art.  3
Autonomia regolamentare

1.  Il Comune emana regolamenti:
-  nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
-  in tutte le altre materie di competenza comunale.
2.  I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, al quale spetta anche l'esclusiva competenza di modificarli ed abrogarli. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dalle leggi e dallo statuto.
3.  Gli schemi di regolamento dovranno essere depositati, prima della discussione in consiglio, presso la segreteria comunale, per almeno 10 giorni, al fine di consentire ai cittadini, singoli o associati, di proporre modifiche o integrazioni salvo casi eccezionali ed urgenti. I regolamenti, oltre le forme di pubblicità previste dalla legge e dal presente statuto, sono depositati all'ufficio relazioni con il pubblico. Affinché un atto generale possa avere valore di regolamento deve recare la relativa intestazione. Gli atti amministrativi devono essere emanati nel rispetto delle norme regolamentari.
4.  La competenza circa l'adozione, la modifica e l'abrogazione è attribuita al consiglio comunale, salvi i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e all'organizzazione dei servizi ed altri eventualmente demandati dalla legge alla giunta municipale.
5.  I regolamenti vengono adottati, modificati e abrogati a maggioranza qualificata (2/3) dei consiglieri assegnati, salvo che la legge o il presente statuto non preveda una diversa maggioranza.
6.  L'iniziativa dei regolamenti consiliari spetta alla giunta comunale, ad 1/3 dei consiglieri oltre che ai responsabili dei settori competenti per materia.
7.  L'iniziativa dei regolamenti giuntali spetta al sindaco, al segretario comunale e ai responsabili di settore competenti per materia.
8.  I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.
Art.  4
Finalità

1.  Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.
2.  Ribadisce il valore insostituibile della pace universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.
3.  Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità, efficacia ed efficienza. Attua, inoltre, la separazione della responsabilità politica da quella gestionale.
4.  Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.
5.  Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.
6.  Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione, anche attraverso il patrimonio comunale, nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive sostenendo iniziative e strutture idonee a perseguirle.
7.  Garantisce, nell'ambito delle sue possibilità e secondo le modalità stabilite dal regolamento, il diritto allo studio ed all'istruzione rimuovendo tutti gli ostacoli di ordine sociale, economico e culturale.
8.  Rifiuta l'ubicazione nel proprio territorio di impianti nucleari e di deposito di scorie radioattive provenienti da qualunque parte.
Art.  5
Programmazione e forme di cooperazione

1.  Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2.  Al metodo della programmazione dovrà essere improntata, in particolare, la predisposizione del bilancio e la realizzazione delle opere pubbliche.
3.  Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.
4.  I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.
Art.  6
Territorio e sede comunale

1.  Il territorio del Comune di Ustica si identifica con la parte di territorio nazionale costituito dall'isola di Ustica e si estende per kmq. 8,5.
2.  Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Petriera s.n.c..
3.  Le adunanze del consiglio comunale si svolgono nella sede comunale.
4.  Per particolari esigenze il consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Art.  7
Albo pretorio

1.  Un apposito spazio del palazzo municipale è destinato ad "albo pretorio" per la pubblicazione di deliberazioni, determinazioni, atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2.  La pubblicazione avviene per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal primo giorno festivo, e deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3.  Il segretario comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art.  8
Stemma e gonfalone

1.  Il Comune negli atti e nel sigillo s'identifica con il nome "Ustica" e con un proprio stemma adottato con delibere consiliari e riconosciuto ai sensi di legge e che resta confermato fino a diversa determinazione.
2.  Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o suo delegato, si può esibire il proprio gonfalone comunale, adottato con delibere consiliari e riconosciuto ai sensi di legge e che resta confermato fino a diversa determinazione.
3.  L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
Capo I
Organi del Comune
Art.  9
Organi

1.  Sono organi del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco.
2.  Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente statuto.
Capo II
Consiglio comunale
Art.  10
Consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2.  Il consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo e del potere di controllo. Esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività comunale e sulla gestione in qualsiasi forma dei servizi pubblici locali. Il controllo sulla gestione dei servizi a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale cui partecipa il Comune avvalendosi della collaborazione del revisore del conto e delle strutture addette al controllo economico della gestione. Nelle stesse forme si attua il controllo del consiglio comunale su ogni altra partecipazione societaria del Comune.
3.  Il consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'ente. Indirizza altresì l'attività dell'ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
Art.  11
Le competenze del consiglio, gli atti fondamentali

1.  Il consiglio comunale ha competenza limitatamente all'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti:
-  gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
-  i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche, i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni, gli storni dai fondi tra capitoli appartenenti a rubriche diverse del bilancio, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
-  le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e Provincia, le convenzioni con altri enti pubblici e privati, la costituzione e la modificazione di forme associative;
-  l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
-  l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
-  l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
-  gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
-  la contrazione di mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
-  le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili, alla somministrazione e fornitura al Comune di beni e servizi a carattere continuativo;
-  la nomina dei revisori dei conti;
-  l'elezione del consiglio di amministrazione dei consorzi;
-  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione del presidente del consiglio e del vice presidente.
2.  L'esercizio delle suddette funzioni non può essere adottato in via d'urgenza da altri organi del Comune.
3.  Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dal regolamento approvato in prima istanza a maggioranza assoluta dei presenti che prevede in seconda istanza, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
4.  Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute prevedendo che nelle sedute di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per legge all'ente.
Art.  12
Composizione e durata in carica

1.  Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2.  Il consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art.  13
Insediamento del consiglio comunale

1.  La prima convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente uscente e deve avere luogo entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti, con invito da notificarsi almeno 10 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Qualora il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria dell'assemblea fino all'elezione del presidente.
2.  Nella prima seduta il consiglio deve provvedere nel seguente ordine:
-  ad eventuale surroga degli eletti, alla convalida e al giuramento;
-  all'esame di eventuali cause di incompatibilità;
-  all'elezione nel suo seno di un presidente e di un vice-presidente;
-  al giuramento del sindaco;
-  alla comunicazione da parte del sindaco dei componenti la giunta comunale, se già nominata.
Art.  14
Attribuzioni del presidente del consiglio comunale, esercizio delle funzioni vicarie

1.  Spetta al presidente del consiglio comunale:
a)  presiedere il consiglio e dirigere il dibattito;
b)  fissare la data per l'adunanza del consiglio convocando tale organo per determinazione propria o su richiesta del sindaco o di 1/5 dei consiglieri comunali;
c)  diramare gli avvisi di convocazione del consiglio;
d)  attivare le commissioni consiliari;
e)  assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio.
2.  In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente ed in caso di assenza di quest'ultimo dal consigliere anziano.
Art.  15
Revoca del presidente del consiglio comunale e/o del vice presidente

1.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 40 della legge n. 142/90, per come recepita dall'art. 1, lett. g), della legge regionale n. 48/91 e dall'art. 54 della legge regionale n. 16/63, il consiglio comunale può revocare il presidente e/o il vice presidente a maggioranza assoluta dei componenti per violazione dei propri doveri istituzionali anche attraverso comportamenti contrari a disposizioni di legge, statuto comunale, regolamento del consiglio, tali da integrare estremi da dedurre oggettivamente un cattivo ed arbitrario esercizio della funzione in dispregio al principio di neutralità e comportamenti di natura politico-istituzionale non consoni al prestigio ed al principio di neutralità della carica ricoperta.
2.  La revoca può essere proposta da non meno di 2/5 dei componenti il consiglio e deve essere motivata e posta in votazione non prima di 10 giorni dalla presentazione.
3.  La votazione dovrà avvenire per appello nominale.
4.  In occasione della discussione e votazione della proposta di revoca del presidente e/o del vice presidente del consiglio, l'organo è presieduto rispettivamente dal consigliere anziano e dal presidente.
Art.  16
Consiglieri

1.  Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2.  Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
3.  I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale per 3 volte consecutive, non computando fra esse le sedute di prosecuzione, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al presidente del consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 10, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
Art.  17
Dimissioni dei consiglieri

1.  Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dai consiglieri e depositate presso la segreteria del Comune o formalizzate durante la seduta di consiglio; sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
2.  Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'ente.
Art.  18
Prerogative e diritti dei consiglieri

1.  I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.
2.  Ciascun consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio e può proporre emendamenti alle questioni iscritte all'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento.
3.  Ciascun consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la giunta e il sindaco sono tenuti a rispondere.
4.  Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende e dagli enti dipendenti dal Comune, copia dei provvedimenti, atti preparatori e tutte le notizie e informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5.  Ciascun consigliere, per poter svolgere liberamente le proprie funzioni, ha diritto di accesso alla casa comunale, senza limitazione alcuna, ai provvedimenti adottati dall'ente e agli atti preparatori da essi richiamati e di ottenere senza spese copie degli atti deliberativi, delle determinazioni e ordinanze sindacali e delle determinazioni dirigenziali.
6.  Ciascun consigliere ha diritto di ricevere, dai funzionari e/o dirigenti, tutta la collaborazione necessaria a consentirgli l'esercizio della propria funzione ispettiva sull'attività dell'amministrazione senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione.
7.  Ciascun consigliere comunale ha diritto ad avere inserito all'ordine del giorno del primo consiglio utile l'argomento richiesto. L'argomento richiesto dovrà essere supportato dalla relativa documentazione entro 48 ore dalla seduta del consiglio.
8.  I consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della giunta con le modalità stabilite dalla legge.
9.  Su richiesta di 1/5 dei consiglieri, il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio entro il termine non superiore a 20 giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
10.  Tutti i consiglieri sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.
11.  Ai capigruppo consiliari viene trasmesso mensilmente l'elenco delle deliberazioni di giunta, di consiglio comunale e determine dei responsabili dei settori.
12.  I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del consiglio, fermo restando la piena applicazione degli stessi anche in assenza di regolamento.
Art.  19
Obbligo di astensione degli amministratori

1.  Gli amministratori debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti impieghi, interessi, liti o contabilità, propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o del convivente, nei confronti del Comune o aziende comunali o soggette al controllo o vigilanza del Comune.
2.  L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi di cui all'art. 16 della legge regionale n. 30/2000.
3.  Per i piani o strumenti urbanistici l'interesse e la correlazione vanno rilevati ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 57/95.
4.  Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula non vengono computati nel numero dei presenti necessari per la validità della seduta.
5.  Si debbono astenere pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro amministrazione o tutela.
Art.  20
Gruppi consiliari

1.  I consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da 2 o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al sindaco e al segretario comunale.
2.  I consiglieri i quali non appartengono ad alcun gruppo, confluiscono obbligatoriamente in un unico gruppo misto, che non ha limite di componenti, e ne danno comunicazione al segretario comunale.
3.  Ai gruppi consiliari, tenendo presente le esigenze comuni a ciascun gruppo, sono forniti:
a)  idonei locali presso la sede comunale, tenuto conto del numero dei componenti;
b)  attrezzature informatiche, d'ufficio e di supporto;
c)  assistenza giuridica e tecnica da parte del segretario comunale, dei funzionari e dirigenti.
Art.  21
Conferenza dei capigruppo

1.  I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della destinazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti.
2.  I relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
Art.  22
Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1.  Il consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia.
2.  Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
Art.  23
Commissioni consiliari

1.  Il consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
2.  Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del consiglio comunale.
3.  Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del consiglio.
4.  Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
5.  Le commissioni consiliari si possono avvalere di consulenti ed esperti. I relativi oneri finanziari graveranno sulle spese per il funzionamento del consiglio comunale.
Art.  24
Commissione di indagine

1.  Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
2.  La commissione è composta da consiglieri comunali designati dai capigruppo in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.
3.  La commissione, presieduta dal consigliere indicato di concerto dai capigruppo della minoranza, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed ha diritto di accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.
4.  La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario comunale e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine.
5.  I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente e resteranno, assieme alle audizioni e ai risultati dell'indagine, riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine, escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.
6.  Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti o esprime agli organi competenti i propri giudizi o orientamenti.
Art.  25
Convocazione del consiglio

1.  Il consiglio è convocato dal presidente del consiglio, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno.
In caso di assenza o impedimento del presidente del consiglio, la convocazione è effettuata dal vice-presidente del consiglio e in mancanza dal consigliere anziano.
2.  Qualora la convocazione del consiglio sia richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta (dies a quo non computatur), che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente, il consiglio comunale sarà convocato dal vice presidente ed in mancanza dal consigliere anziano ai quali il segretario darà tempestiva comunicazione.
3.  La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio, o la ripetuta violazione dello statuto o del regolamento da parte del presidente e vice presidente, può comportare per entrambi la revoca dall'incarico con apposita delibera consiliare assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4.  Il consiglio comunale è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Le riunioni ordinarie si svolgono, di norma, ogni bimestre; le riunioni straordinarie hanno luogo per determinazione del presidente o su richiesta del sindaco oppure su richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali, per discutere su argomenti d'ordine generale riguardanti la comunità o di competenza del consiglio. Inoltre, il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta. La riunione deve aver luogo entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta di convocazione, che deve indicare anche gli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
Art.  26
Validità delle sedute e delle deliberazioni

1.  Le sedute del consiglio comunale sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. In seconda convocazione per la validità delle deliberazioni è sufficiente l'intervento dei 2/5 dei consiglieri in carica.
2.  Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge o il presente statuto richiedano una maggioranza qualificata.
3.  Nelle votazioni palesi i consiglieri che dichiarano di astenersi, in caso di astensione facoltativa, si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
4.  Nelle votazioni a scrutino segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5.  Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.
6.  Nei casi d'urgenza, le deliberazioni di cui all'art. 15 della legge regionale n. 44/91 possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dei 2/3 dei componenti, le altre con la maggioranza dei presenti.
Art.  27
Pubblicità delle sedute

1.  Le sedute del consiglio sono pubbliche; il presidente del consiglio provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2.  Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il consiglio comunale si riunisce in seduta segreta.
3.  Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il consiglio comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.
Art.  28
Votazioni

1.  Le votazioni sulle deliberazioni del consiglio comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2.  Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.
Art.  29
Mozione di sfiducia

1.  Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza dei 4/5 dei consiglieri assegnati.
2.  La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati ed è posta in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata ne consegue la immediata cessazione degli organi del Comune e si procede, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, alla dichiarazione di anticipata cessazione dalla carica degli organi elettivi del Comune, nonché all'amministrazione dell'ente ex art. 11 della legge regionale 11 settembre 1997, n. 35.
3.  Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta la dimissione degli stessi.
Art.  30
Scioglimento del consiglio comunale

1.  Il consiglio comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Regione:
a)  quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
b)  per cessazione dalla carica, per dimissioni della metà più uno dei consiglieri.
2.  Nei casi di cui sopra con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario.
3.  Il consiglio comunale viene, altresì, sciolto per infiltrazioni mafiose al suo interno, con decreto del Presidente della Repubblica. In questo caso viene nominata una commissione prefettizia.
Art.  31
Pubblicità delle spese di propaganda elettorale

1.  In occasione delle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune, i candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale debbono rendere, contestualmente alla presentazione della candidatura, una dichiarazione preventiva circa le spese che intendono sostenere per la campagna elettorale, anche se negativa.
2.  La dichiarazione di cui al comma 1 sarà pubblicata all'albo pretorio dell'ente, fino alla data delle votazioni.
3.  I candidati eletti e gli assessori nominati, nei termini previsti dalla legge regionale n. 128/84, dovranno far pervenire il rendiconto delle spese di propaganda sostenute, che sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi.
Capo III
Giunta comunale
Art.  32
Giunta comunale

1.  La giunta comunale è organo di governo e di amministrazione che svolge funzioni esecutive, propositive, di impulso e di raccordo, improntando la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
2.  La giunta collabora con il sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
3.  Gli assessori possono, con delega del sindaco, essere preposti ai vari rami dell'amministrazione comunale.
4.  La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal sindaco.
5.  E' vice-sindaco l'assessore cui è attribuita dal sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
6.  E' assessore anziano l'assessore più anziano di età. L'assessore anziano, in caso di assenza o impedimento sia del sindaco che del vice-sindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco.
Art.  33
Composizione e nomina

1.  La giunta è composta dal sindaco e da 4 assessori, di cui uno è investito della carica di vice sindaco. Gli assessori assumono tutte le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto ai sensi della normativa vigente.
2.  Gli assessori sono nominati dal sindaco purché dotati dei requisiti di eleggibilità.
3.  Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio e intervengono nella discussione ma non hanno diritto di voto.
Art.  34
Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1.  Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2.  Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
3.  Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.
Art.  35
Revoca, dimissioni, decadenza

1.  Il sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta utile.
2.  Le dimissioni degli assessori sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive, immediatamente esecutive e non necessitano di presa d'atto.
3.  La giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta.
Art.  36
Funzionamento della giunta

1.  La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2.  Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3.  In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vice-sindaco. In caso di assenza di entrambi, la presidenza è assunta dall'assessore più anziano di età.
Art.  37
Attribuzioni

1.  La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2.  Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione che alla stessa sono riservati dalla legge o dal presente statuto.
3.  La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo statuto.
4.  In particolare, a titolo esemplificativo, la giunta è competente, secondo le leggi vigenti, ad adottare i seguenti atti:
-  acquisti, alienazioni e permute immobiliari (intesi come atti di indirizzo);
-  contratti che comportino espressione di indirizzo (es. piani attuativi urbanistici che non implichino varianti agli strumenti generali);
-  contributi;
-  assunzione del personale e D.O. (intesi come atti di indirizzo);
-  regolamento degli uffici e dei servizi;
-  predisposizione degli schemi di bilancio, della relazione programmatica, del programma triennale delle opere pubbliche, della relazione al conto consuntivo;
-  progetti di opere pubbliche;
-  affidamenti di servizi socio-assistenziali (intesi come atti di indirizzo);
-  piano esecutivo di gestione (inteso come atto di indirizzo);
-  delibera di sottoscrizione di quote di capitali non di maggioranza in società di capitali;
-  incarichi legali;
-  quantifica semestralmente le somme non assoggettabili a esecuzione o espropriazione forzata;
-  prelevamento dal fondo di riserva;
-  richiede l'anticipazione di cassa;
-  dispone l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
-  approva il programma triennale del fabbisogno del personale e il piano annuale delle assunzioni;
-  recepisce i contratti di lavoro e approva i contratti decentrati, per le materie non riservate ad altri organi;
-  approva transazioni e rinunce alle liti;
-  delibera in tema di azioni e di resistenza in giudizio;
-  procede alle variazioni delle tariffe, dei corrispettivi, dei contributi e delle aliquote entro i limiti di legge e dei regolamenti approvati dal consiglio comunale;
-  dispone l'aumento o diminuzione della misura dell'indennità base di funzione dei membri della giunta e del sindaco;
-  tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'effettivo esercizio delle loro funzioni; riceve, a mezzo del segretario comunale, le interrogazioni, le mozioni e le richieste dei consiglieri e ne cura le risposte e gli atti conseguenti;
-  adotta tutti gli atti attribuiti specificatamente dalla legge o dallo statuto.
Capo IV
Il sindaco
Art.  38
Funzioni generali del sindaco

1.  Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi, coordina la giunta comunale, gli enti ed organismi dipendenti, e le rappresentanze esterne, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale. Esso è garante, di fronte al consiglio e alla comunità, del rispetto dello statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.
2.  Il sindaco presiede la giunta; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi; coordina l'attività dell'ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3.  Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune.
4.  Il sindaco entra in carica quale capo dell'amministrazione e quale ufficiale di Governo all'atto della proclamazione, assumendo, pertanto, immediatamente tutte le inerenti funzioni. Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio comunale.
5.  Il sindaco, come ufficiale di Governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.
6.  Il sindaco è autorità sanitaria locale e per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale dei servizi dell'A.S.L.. Esercita in materia di igiene e sanità le funzioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalle disposizioni di legge.
7.  Ogni 6 mesi presenta una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta anche dalla giunta, nonché su fatti particolarmente rilevanti, al consiglio comunale che, entro 10 giorni dalla presentazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.
Art.  39
Competenze del sindaco

1.  Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile, in particolare:
-  ha la rappresentanza generale dell'ente;
-  nomina e revoca gli assessori;
-  garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
-  definisce l'ordine del giorno delle sedute della giunta, d'intesa con gli assessori e sentito il segretario generale del Comune e gli altri dirigenti e/o funzionari;
-  su autorizzazione della giunta sta in giudizio come attore o convenuto;
-  promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
-  sottoscrive protocolli d'intesa aventi valenza strettamente propositiva e ne informa il consiglio comunale. I protocolli di intesa che si trasformeranno in convenzione saranno, prima della firma, sottoposti all'approvazione del consiglio comunale;
-  promuove ed assume iniziative per conferenze di servizio o per accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
-  esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
-  può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli assessori;
-  nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
-  convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;
-  adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
-  nomina il segretario comunale scegliendolo nell'apposito albo;
-  nomina il direttore generale;
-  conferisce e revoca al segretario comunale, previa delibera di giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
-  nomina i responsabili dei settori e conferisce gli incarichi di collaborazione esterna di cui all'art. 13 della legge regionale n. 7/92;
-  conferisce gli incarichi di messo notificatore;
-  conferisce gli incarichi di progettazione, direzione dei lavori e di collaudo nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi operanti nel settore e dal regolamento comunale degli incarichi di progettazione;
-  richiede finanziamenti ad enti pubblici o privati;
-  incarichi di collaborazione esterna, consulenze;
-  incarico medico competente ex legge n. 626/94;
-  incarico responsabile per la sicurezza ex legge n. 626/94.
Art.  40
Mozione di sfiducia

1.  Si applica la normativa di cui al titolo II - capo II - articolo 25 del presente statuto.
Art.  41
Dimissioni del sindaco

1.  Le dimissioni del sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.
Art.  42
Incarichi e nomine fiduciarie

1.  Il sindaco, per l'espletamento di attività istituzionali, può conferire incarichi, nei limiti di legge e a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, a soggetti estranei all'amministrazione.
2.  I soggetti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati almeno del titolo di laurea e dotati di documentata professionalità in relazione all'incarico conferito. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere adeguatamente motivato.
3.  Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività dei soggetti esterni da lui nominati.
4.  Tutte le nomine fiduciarie demandate al sindaco decadono al momento della cessazione, per qualsiasi motivo, del mandato del sindaco.
Art.  43
Incarichi ad esperti

1.  Per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, il sindaco può conferire sino a 2 incarichi a tempo determinato, con contratto di lavoro autonomo, ad esperti estranei all'organizzazione. La nomina ed il compenso agli esperti sono disciplinati dell'art. 14 della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 41, terzo comma, della legge regionale n. 26/93.
2.  Sulla attività degli esperti da lui nominati, il sindaco riferisce annualmente al consiglio comunale.
Art.  44
Rimborso spese legali

1.  Gli amministratori coinvolti in procedimenti penali, civili, amministrativi o contabili, per fatti ed atti connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dei compiti di ufficio, hanno diritto al rimborso delle spese legali sostenute in relazione ai procedimenti conclusi con una dichiarazione che li esenta da responsabilità ed in assenza di conflitti d'interesse con l'ente.
Titolo III
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI
Capo I
Uffici e personale
Art.  45
Principi strutturali ed organizzativi

1.  Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2.  Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i funzionari responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
Art.  46
Regolamento degli uffici e dei servizi

1.  Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2.  I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3.  Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Art.  47
Struttura organizzativa

1.  L'ordinamento strutturale dell'ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree o settori", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2.  Ad ogni area o settore è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3.  L'area o settore è articolata in "servizi", unità operative interne alla stessa che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.
4.  L'amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
Art.  48
Responsabili dei settori

1.  I responsabili dei settori sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2.  I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3.  Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dagli organi politici dell'ente locale.
Art.  49
Funzioni dei responsabili dei settori

1.  Spettano ai responsabili dei settori tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:
-  i ruoli dei tributi e dei canoni;
-  gli inventari;
-  la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
-  la determinazione a contrattare e le relative procedure;
-  la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
-  la stipulazione dei contratti;
-  gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
-  gli atti di amministrazione e gestione del personale;
-  i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
-  tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
-  le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
-  emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
-  gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal sindaco, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
Art.  50
Segretario comunale

1.  Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei funzionari responsabili dei settori, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espressi dagli organi elettivi, e ne autorizza le missioni, i congedi e i permessi.
2.  Adotta i provvedimenti di mobilità intersettoriale del personale.
3.  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
4.  Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio comunale e della giunta, curando la redazione dei relativi verbali.
5.  Attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'ente.
6.  Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Per gli atti di acquisto, permute, trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'amministrazione può, anche, conferire apposito incarico ad un notaio.
7.  Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal sindaco purché non abbia carattere gestionale che rimane, di contro, riservata ai responsabili degli uffici e servizi scelti.
Art.  51
Direttore generale

1.  Il sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della giunta comunale, un direttore generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato nel rispetto dell'art. 51bis della legge n. 142/90, come introdotto dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97, e di quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2.  La nomina è fatta con contratto a tempo determinato secondo criteri di professionalità stabiliti dalla convenzione.
3.  La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera di giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
Art.  52
Compiti e funzioni del direttore generale

1.  I compiti e le funzioni del direttore generale sono definite dalla vigente normativa e dal regolamento di cui al precedente comma.
2.  In particolare il direttore generale esercita le seguenti funzioni:
a)  predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
b)  svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei responsabili di settore, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
c)  presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di settore, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai responsabili di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
d)  determina, sulla base dei criteri fissati dalla giunta comunale e su proposta dei responsabili di settore, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
e)  adotta, sentito il parere dei responsabili di settore, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di settore stessi, di competenza del sindaco;
f)  predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
g)  organizza e dirige il personale coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
h)  promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
i)  promuove e resiste alle liti, ed ha il potere di conciliare e di transigere;
l)  rappresenta l'amministrazione comunale per la contrattazione decentrata e adotta definitivamente gli atti di competenza sulla base degli indirizzi definiti dall'amministrazione comunale.
3.  Contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il segretario generale.
4.  Nel caso in cui il direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
Art.  53
Personale a contratto

1.  Per la copertura dei posti di responsabile dei settori o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2.  Possono essere inoltre stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.
3.  Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell'ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.
Capo II
Servizi pubblici
Art.  54
Servizi pubblici a rilevanza industriale

1.  La legge prevede che, con un regolamento governativo (art. 35, comma XVI, legge n. 448/2001), verranno individuati i servizi aventi rilevanza industriale. L'emanando regolamento governativo integrerà automaticamente tale articolo nella parte in cui, appunto, individuerà i servizi in oggetto.
Art.  55
Forme di gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici a rilevanza industriale

1.  L'ente locale non può cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di cui al precedente articolo, salvo il caso in cui tale cessione venga conferita a società di capitali di cui l'ente locale detenga la maggioranza che è incedibile.
2.  La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, qualora sia separata dall'attività di erogazione dei servizi, anche in forma associata, viene conferita a:
1)  soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche associati, mediante affidamento diretto;
2)  imprese da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica.
Art.  56
Forme di gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale

1.  Tali servizi sono gestiti mediante affidamento diretto a:
1)  istituzioni;
2)  aziende speciali, anche consortili;
3)  società di capitali costituite o partecipate dagli enti locali, regolate dal codice civile.
2.  La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui sopra.
3.  L'ente locale può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.  Quando sussistono ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui ai commi precedenti possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica.
Art.  57
Aziende speciali

1.  Per la gestione di servizi privi di rilevanza industriale, economica ed imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire aziende speciali.
2.  L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
3.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
4.  I componenti del consiglio di amministrazione ed il presidente sono scelti, sulla scorta del curriculum, fra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, rispettando i limiti dell'art. 13 della legge regionale n. 7/92.
5.  L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimento da parte dell'ente locale.
6.  Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai propri regolamenti.
7.  Lo statuto dell'azienda, approvato dal consiglio comunale, indica gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione degli organi elettivi del Comune, tra cui comunque il bilancio annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi dell'azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal consiglio comunale, delle cause del loro mancato raggiungimento e degli interventi correttivi previsti.
8.  I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.
Art.  58
Istituzioni

1.  Per l'espletamento dei servizi privi di rilevanza industriale, il Comune può costituire una istituzione, organismo strumentale dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale che eserciterà nel rispetto del proprio statuto approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.  Con la stessa deliberazione il consiglio comunale individua i servizi e:
a)  approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
b)  determina le finalità e gli indirizzi;
c)  conferisce il capitale di dotazione;
d)  precisa le funzioni del direttore a cui spetta la direzione gestionale;
e)  assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo;
f)  specifica le modalità della collaborazione dei volontari;
g)  stabilisce il gettone dovuto agli amministratori.
3.  Organi dell'istituzione sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
4.  La nomina e la revoca degli amministratori spettano al sindaco che ne darà motivata comunicazione al consiglio comunale.
5.  I componenti il consiglio di amministrazione ed il presidente vengono nominati dal sindaco, tra persone che per qualificazione culturale e sociale rappresentino le relative componenti della comunità locale, compresi gli utenti del servizio, e che abbiano competenza nel settore e in materia gestionale da valutarsi in base a curriculum.
6.  Lo statuto disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti agli amministratori, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti, nonché le modalità di funzionamento degli organi e per il controllo interno e del Comune.
Forme associative
Art.  59
Convenzioni

1.  Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri comuni e con la Provincia.
2.  Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale.
Art.  60
Consorzi

1.  Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.
2.  Il consiglio comunale approva, con la maggioranza prevista dalla legge, la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
Art.  61
Accordi di programma

1.  Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2.  La procedura è avviata dal sindaco, quando il Comune di Ustica abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3.  L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate, nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4.  Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
-  i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
-  la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.
Art.  62
Unioni di comuni

1.  Sono enti locali costituiti da 2 o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2.  L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.
3.  Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
4.  Lo statuto deve prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5.  L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
Titolo IV
PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO
Capo I
Istituti di partecipazione
Art.  63
Cittadini - Criteri di individuazione

1.  Ai sensi del presente statuto, in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, sono "cittadini" tutti coloro che risiedono nel territorio del Comune di Ustica, "elettori" i cittadini che, avendo il godimento dei diritti politici, sono iscritti nelle liste elettorali di Ustica.
Art.  64
Cittadini usticesi non residenti ed onorari

1.  Si considerano cittadini di Ustica agli effetti espressamente previsti nel presente statuto:
-  tutti coloro che, pur non avendo la residenza anagrafica nel Comune, vi sono nati, siano figli di padre e/o madre usticese o siano coniugi di nativi usticesi e mantengano con l'isola persistenti rapporti;
-  il sindaco in carica e gli ex sindaci di Ustica;
-  i consiglieri in carica e gli ex consiglieri comunali;
-  coloro che, con apposita deliberazione consiliare, abbiano avuta conferita la cittadinanza onoraria.
2.  E' istituito un albo, nel quale sono iscritti, a documentata istanza, quanti rivestono i requisiti di cui al precedente comma 1.
3.  Il consiglio comunale decide, a suo insindacabile giudizio, le contestazioni relative alla iscrizione nel detto albo. Agli iscritti all'albo verrà rilasciato un documento che abilita all'esercizio dei diritti ad essi concessi.
4.  Il comitato di rappresentanza degli iscritti all'albo, di concerto con gli organi dell'amministrazione comunale, promuove e sviluppa le iniziative per mantenere vivo ed assiduo il legame con il contesto sociale, economico e culturale isolano.
Art.  65
Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1.  Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.
2.  Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art.  66
Albo delle associazioni

1.  Per le finalità di cui alla legge n. 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività, il Comune istituisce, entro 6 mesi dall'approvazione dello statuto, l'albo comunale delle associazioni e del volontariato.
2.  L'iscrizione nell'albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.
3.  Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge n. 241/90.
Art.  67
Consulte

1.  Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione, quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal consiglio comunale.
Art.  68
Petizioni

1.  I cittadini del Comune possono rivolgere al sindaco petizioni su temi di competenza comunale, al fine di esporre problemi e necessità, e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.
2.  Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini residenti, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.
3.  Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato, entro 45 giorni dall'arrivo della stessa.
Art.  69
Istanze

1.  Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.
2.  L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Art.  70
Proposte

1.  I cittadini possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della giunta e del consiglio.
2.  La proposta deve essere sottoscritta da almeno 200 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.
3.  Il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei settori interessati, è tenuto a fare iscrivere la proposta all'ordine del giorno del consiglio o ad iscriverla all'ordine del giorno della giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4.  Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte in apposito registro in ordine cronologico con l'imputazione dell'iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati; il registro è pubblico.
Art.  71
Referendum

1.  E' ammesso referendum consultivo, propositivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza comunale.
2.  Il referendum è indetto dal sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del consiglio comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune non inferiore al 20%.
3.  Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
a)  statuto e regolamenti comunali;
b)  bilancio, tributi e tariffe;
c)  nomine, designazioni, revoche di persone la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
d)  dotazione organica del personale;
e)  piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
f)  progetti di OO.PP. dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definito.
4.  Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5.  La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso, è valutata da una commissione costituita da 3 esperti tecnico-giuridici nominati dal consiglio comunale.
6.  Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7.  Per quanto non disciplinato dallo statuto o dal regolamento, si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
8.  I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali se non con referendum nazionali.
Art.  72
Effetti del referendum

1.  Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il sindaco, sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2.  In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.
3.  Se l'esito è favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Capo II
Diritto di accesso e di informazione
Art.  73
Pubblicità degli atti

1.  Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2.  Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3.  Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.
Art.  74
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1.  Tutti i cittadini, singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.
2.  La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
3.  Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.
4.  Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
Art.  75
Azione popolare

1.  Ciascun elettore può "far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune" e, dunque, anche in sede civile e/o penale. Nel caso di soccombenza non si applica l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Titolo V
FINANZA E CONTABILITA'
Art.  76
Ordinamento

1.  L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2.  Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3.  Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Art.  77
Attività finanziaria del Comune

1.  Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2.  Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe, applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
Art.  78
Bilancio comunale

1.  L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2.  La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e deliberato dal consiglio comunale.
3.  Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.
Art.  79
Attività contrattuale

1.  Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2.  La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del servizio.
3.  La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.
Art.  80
Il revisore dei conti

1.  Il consiglio comunale elegge, secondo i criteri stabiliti dalla legge, il revisore dei conti.
2.  Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3.  Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente, esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4.  Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
5.  Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo economico interno della gestione per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, le legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art.  81
Adeguamento delle fonti normative comunali

1.  Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione e nelle leggi entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
Art.  82
Modifiche allo statuto

1.  Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal consiglio comunale con le modalità di cui all'art.1, commi 2bis e 3, della legge regionale n. 48/91.
2.  Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non sono trascorsi almeno 12 mesi dalla sua entrata in vigore, e successivamente dalla sua ultima modificazione.
3.  Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
4.  In deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, è possibile in qualunque momento apportare modifiche allo statuto per adempiere a precise disposizioni di legge nonché per dirimere eventuali questioni inerenti l'inapplicabilità di norme statutarie, a causa della non corretta o equivoca formulazione delle stesse.
5.  Le proposte di modifica respinte dal Consiglio non possono essere presentate se non dopo 1 anno.
Art.  83
Entrata in vigore

1.  Il presente statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio.
2.  Il consiglio comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.
3.  La legislazione in materia di ordinamento dei comuni e delle province, di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
4.  L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
(2006.18.1444)
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014*

MICHELE ARCADIPANE, direttore responsabile
FRANCESCO CATALANO, condirettoreMELANIA LA COGNATA, redattore

Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana
Gazzetta Ufficiale della Regione
Stampa: Officine Grafiche Riunite s.p.a.-Palermo
Ideazione grafica e programmi di
Michele Arcadipane
Trasposizione grafica curata da
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Trasposizioni in PDF realizzate con Ghostscript e con i metodi qui descritti


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