L’aula del Senato ha approvato in via definitiva la proposta di legge sugli ecoreati che introduce nel codice penale i delitti contro l’ambiente. Il provvedimento (che questa volta non è stato modifcato) era tornato a Palazzo Madama in seconda lettura per il suo quarto passaggio parlamentare dopo che la Camera, due settimane fa, ha stralciato dal testo il divieto di utilizzo dell’air gun, la tecnica di ricerca degli idrocarburi in mare. In sintesi il provvedimento inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis (dei delitti contro l’ambiente), che comprende i seguenti nuovi reati: inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, omessa bonifica.

È prevista inoltre una aggravante ambientale applicabile a tutti i fatti già previsti come reato. Sconti di pena, tra le altre cose, per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi e raddoppio della prescrizione per questo genere di reati. Il provvedimento approvato oggi in via definita ha iniziato il suo iter in Parlamento il 20 giugno 2013 nella commissione Giustizia della Camera, a partire da tre proposte di legge (del Pd, di Sel e del Movimento 5 stelle). Nel corso del suo iter in Parlamento la proposta ha subito diverse modifiche rischiando di arenarsi – in particolare al Senato, dove è rimasta in prima lettura per circa un anno – più di una volta.

Inquinamento ambientale
Viene prevista una pena da 2 a 6 anni di carcere con un multa da 10mila a 100mila euro per chiunque abusivamente provoca “una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Previste aggravanti in caso di lesioni o morte a una o più persone: da 2 anni e 6 mesi fino a 7 anni per lesioni che comportino più di 20 giorni di malattia; da 3 a 8 anni per lesioni gravi; da 4 a 9 per lesioni gravissime; da 5 a 10 in caso di morte.

Disastro ambientale
Chiunque abusivamente provoca un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono disastro ambientale “alternativamente: l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

Pene aumentate se reati in aree protette 
Sia per il reato di inquinamento ambientale che di disastro ambientale la pena viene aumentata nel caso in cui i reati vengono commessi in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o nel caso in cui vengano danneggiate specie animali o vegetali protette.

Delitti colposi
Nel caso in cui i reati di inquinamento e di disastro ambientale vengano commessi per colpa – anziché per dolo – le pene previste vengono ridotte da un terzo a due terzi.

Punizione del pericolo per l’ambiente
La messa in pericolo colposa dell’ambiente viene punita con le stesse pene previste dalle fattispecie di inquinamento e di disastro ambientale – a seconda dei casi – ridotte di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
Da 2 a 6 anni di carcere e multa da 10mila a 50mila euro per “chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”. Le pene vengono aumentate “se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”. Pene aumentate fino alla metà anche “se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone”.

Impedimento del controllo
Reclusione da 6 mesi a 3 anni per “chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.

Aggravanti
Sono previste aggravanti in caso di associazione a delinquere di stampo mafioso. Pene aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione ‘fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientalè.

Aggravante ambientale
Prevista una aggravante ambientale nel caso in cui uno dei reati del codice penale venga commesso allo scopo di danneggiare l’ambiente. Le pene – a seconda dei casi – possono essere aumentate fino alla metà.

Ravvedimento operoso
Riduzione da un terzo alla metà delle pene previste per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi e di un terzo per chi collabora con l’autorità giudiziaria. Nel caso in cui il giudice disponga la sospensione del procedimento per permettere l’attuazione del cosiddetto ravvedimento operoso, il corso della prescrizione viene sospesa. La sospensione del procedimento dovrà avvenire prima “della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado” e dovrà essere disposta “per un tempo congruo” a consentire il ripristino dello stato dei luoghi, che non potrà superare il limite di due anni prorogabile al massimo di un anno.

Confisca
Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca “delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato”, salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all’uso per la bonifica dei luoghi. Niente confisca per l’imputato che “abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato luoghi”.

Ripristino dello stato dei luoghi
Il condannato viene sempre obbligato al recupero o, dove tecnicamente possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Omessa bonifica
Nasce il reato di omessa bonifica – punito con la reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da 20mila a 80mila euro – per “chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”.

Raddoppio dei tempi di prescrizione
I termini dopo il quale la prescrizione estingue il reato per i nuovi delitti contro l’ambiente vengono raddoppiati.

Procuratore antimafia e Agenzia entrate
Quando il procuratore della Repubblica procede a indagini per i delitti contro l’ambiente, dovrà darne notizia anche all’Agenzia delle entrate “ai fini dei necessari accertamenti” e al procuratore nazionale antimafia.

Nuove sanzione amministrative per le imprese
Aggiornato il decreto legislativo 231 del 2001 che disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Dunque vengono previste a carico dell’ente le seguenti sanzioni pecuniarie per la commissione dei nuovi reati ambientali: inquinamento ambientale (da 250 a 600 quote), disastro ambientale (da 400 a 800 quote), inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (da 200 a 500 quote); associazione a delinquere (comune e mafiosa) aggravata (da 300 a 1.000 quote), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (da 250 a 600 quote). Una quota – secondo la normativa attuale – varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

“Prescrizione” per rimediare a illeciti amministrativi
Il provvedimento contiene una parte relativa alle sanzioni degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. Si tratta della parte che regola le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale che non hanno procurato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. In particolare la norma contiene delle forme di ravvedimento – tecnicamente delle “prescrizioni” – che gli stessi organi di vigilanza (nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria) possono impartire ai contravventori e che, una volta attuate, possono portare alla estinzione della contravvenzione comminata e all’archiviazione del reato. La prescrizione imposta dagli organi di vigilanza dovrà essere “asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata”. Nel caso in cui l’adempimento avvenga in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione la contravvenzione sarà ridotta della metà.

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