21 Febbraio 2018

Liquidazione periodica Iva: particolarità per il quarto trimestre

di Raffaele Pellino
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Con l’avvicinarsi del termine (28 febbraio) di presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni Iva per il quarto trimestre 2017, si pone l’attenzione su alcune particolarità di compilazione del quadro VP, strettamente connesse all’ambito soggettivo.

Un primo comportamento da segnalare è quello dei soggetti con liquidazione trimestrale “per opzione” di cui all’articolo 7 D.P.R. 542/1999.

Come precisato nelle istruzioni al quadro VP, detti soggetti devono presentare la comunicazione “anche per il quarto trimestre solare (ancorché l’articolo 7, comma 1, lett. a) D.P.R. 542/1999 dispone l’effettuazione delle liquidazioni periodiche per i “primi tre trimestri solari”), senza tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale (ad esempio calcolo definitivo del “pro rata”).

Tuttavia, il versamento dell’Iva dovuta per tale trimestre deve essere effettuato, comprensivo degli interessi dell’1%, in sede di “conguaglio” annuale, entro l’ordinario termine di versamento previsto per la dichiarazione annuale, ossia il prossimo 16 marzo (si rammenta che il versamento può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo).

Nello specifico, detti contribuenti, nella comunicazione relativa al quarto trimestre sono tenuti a compilare i diversi righi del quadro VP, eccetto i seguenti: VP11 (crediti d’imposta), VP12 (interessi dovuti per liquidazioni trimestrali) e VP14 (Iva da versare o a credito).

Tali righi, ad eccezione del VP12, invece, devono essere compilati dai subfornitori che effettuano liquidazioni trimestrali e che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all’articolo 74, comma 5, D.P.R. 633/1972.

Inoltre, tenuto conto che i contribuenti trimestrali “speciali” (distributori di carburante, autotrasportatori) sono tenuti a versare l’Iva dovuta per il quarto trimestre entro il termine ordinario (16 febbraio), se si effettuano liquidazioni trimestrali sia “ordinarie” (articolo 7 del D.P.R. 542/1999) che “speciali” (articolo 74, comma 4, DPR 633/1972), occorre compilare due distinti moduli del quadro VP, relativamente al quarto trimestre.

Per quanto riguarda la comunicazione relativa la liquidazione Iva di gruppo è stato poi precisato che – per la comunicazione relativa al 4° trimestre –  la controllante non deve comprendere i dati relativi ai saldi (a debito o a credito) riguardanti gli enti o società con liquidazioni trimestrali, ai sensi dell’articolo 7 D.P.R. 542/1999, in quanto questi ultimi confluiscono nella dichiarazione annuale.

Altra situazione da segnalare è quella relativa i contribuenti con contabilità separate: questi, in generale, devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui tra dette attività ne figuri una per la quale è previsto l’esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva e, conseguentemente della Li.Pe., i dati di quest’ultima attività “non devono essere compresi nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo”.

Si ricorda che – nel caso il contribuente chiuda la liquidazione periodica a debito e decida di non versare il dovuto regolarizzando successivamente l’omissione – nel quadro VP non vanno indicati i versamenti, neppure quelli tardivi effettuati avvalendosi del ravvedimento operoso. L’unica eccezione è rappresentata dal rigo VP10 (Versamenti auto UE) dove vanno indicati i soli versamenti relativi all’Iva dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intra-UE effettuati utilizzando gli appositi codici tributo.

Le specificità previste nella compilazione del quadro VP in relazione al quarto trimestre hanno ricadute anche sul nuovo quadro VH: trattasi del quadro del modello Iva che, da quest’anno, deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva; in tal caso, vanno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.

Nelle istruzioni al modello Iva, viene infatti precisato che – in generale – i contribuenti che hanno effettuato le liquidazioni trimestrali devono indicare i dati relativi alle liquidazioni periodiche nei righi VH4, VH8, VH12 e VH16. Diversamente, quest’ultimo rigo (VH16) non va compilato dai contribuenti di cui al citato articolo 7 D.P.R. 542/1999 (trimestrali per “opzione”), in quanto l’Iva dovuta (o a credito) per il quarto trimestre da tali soggetti deve essere computata ai fini del versamento in sede di dichiarazione annuale.

Sempre nell’ambito del quadro VH si nota una discrepanza rispetto al quadro VP in merito all’acconto Iva. Infatti, mentre nel rigo VH17 del modello Iva occorre riportare l’ammontare dell’acconto dovuto con rispettiva indicazione del metodo adottato, nel rigo VP13 del modello Li.Pe. viene indicato solo “l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato”, senza alcuna specifica della modalità utilizzata. Di conseguenza la comunicazione del metodo adottato ai fini del calcolo dell’acconto Iva è confinato solo a coloro che devono provvedere alla correzione di inesattezze nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

Esclusi dall’invio del quadro VH anche coloro che, per correggere errori od omissioni di una comunicazione già inviata, provvedono – anche oltre il termine ordinario – ad un invio successivo (che sostituisce le comunicazioni precedentemente trasmesse) ma comunque prima di procedere alla presentazione del modello Iva.

 

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